Il Condominio degli edifici e' un “consumatore” e, per tanto, e' obbligatorio applicare la disciplina del “Codice del Consumo”(Decreto legislativo 206/2005) ogni qual volta si abbia a che fare con esso. Si definisce “consumatore” la “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attivita' imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (cfr, art. 3).
Si ringrazia della segnalazione l'avv. Pier Luigi Licari del foro di Palermo
=> Perchè non sempre si puo' parlare di condominio consumatore?
Ne consegue che: “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivita' imprenditoriale o professionale” ( in termini la massima di Cass. n.10679/2015; conformi, in ordine alla esclusione della soggettivita' giuridica del Condominio, le massime di Cass. n.4436/2017 e n.27352/2016).
=> Condominio-consumatore e clausole vessatorie
Ora, una delle conseguenze ricavabili dal superiore principio si riflette sul piano del giudice territorialmente competente. Ogni qual volta si tratta di emettere un decreto ingiuntivo contro una compagine condominiale, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale e/o l'Ufficio del Giudice di Pace nel cui circondario essa e' ubicata, a pena d'invalidita' .
Sulla base di tali principio il Tribunale di Palermo, con Ordinanza del 03 maggio2017, ha rilevato e dichiarato la propria incompetenza e sospeso con Ordinanza l'efficacia esecutiva di cui era stataprovvistal'Ingiunzione – originariamente - emessa su richiesta del creditore procedente.