Va rimosso il condizionatore se occupa il 60 per cento della superficie del ballatoio disponibile non permettendo agli altri condomini di farne lo stesso uso. E' quanto emerge dall'ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 17400/17, depositata il 13 luglio 2017, che non ritiene applicabile nel fattispecie il godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacchè la stabilita' dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del bene comune.
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La sentenza in commendo trae origine dall'azione promossa dal Condominio contro marito e moglie, che avevano installato un impianto esterno di condizionamento a servizio del loro appartamento.
La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, che condannava la coppia a rimuovere l'apparecchiatura per la violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto la porzione del ballatoio utilizzata dai coniugi non consentiva agli altri proprietari la stessa installazione.
Condanna pronunciata anche dal Tribunale che, in sede d'appello, confermava l'esattezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure
Anche la Cassazione ritiene che il condizionatore debba essere rimosso.
Ricordano gli Ermellini che, in tema di condominio, ciascun condomino e' libero di servizi della cosa comune, anche al fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilita' , purchè non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.
Nello specifico,il disposto dell'art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune e' sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedirne agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14.4.2015 n. 7466).
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Ora, nel caso di specie il giudice di merito, sulla base delle risultanze acquisite, ha correttamente ritenuto integrata la violazione della norma citata, che prescrive appunto il pari godimento della cosa comune.
In effetti, l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano.
In mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte – conclude la Suprema Corte - l'installazione costituisce una lesione del loro diritto. Nè d'altronde puo' richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacchè la stabilita' dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).
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I Giudici di Piazza Cavour respingono dunque il ricorso e condanna in solido la coppia al rimborso delle spese processuali.
Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it