Una sentenza del Tar si sofferma sul delicato tema dell'installazione di pannelli fotovoltaici, evidenziando aspetti rilevanti come i divieti di installazione di tali supporti per la produzione di energia verde nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e l'importanza dell'adeguata valutazione, da parte delle Sopraintendenza, della reale esistenza delle ragioni che impediscono l'installazione di tali supporti.
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La vicenda. Le proprietarie di un immobile ubicato in un comune sul lago Maggiore decidono di ristrutturarlo e di provvedere alla sostituzione di una vecchia tettoia con l'installazione di una nuova tettoia munita di pannelli fotovoltaici.
Dato che l'immobile ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico le proprietarie, prima di presentare il progetto per la ristrutturazione, hanno presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica al proprio Comune.
Il Comune ha acquisito il parere della Sopraintendenza e quest'ultima, pur autorizzando i lavori in questione, ha vietato la collocazione di pannelli sul tetto sostenendo che si trattava di una zona sottoposta a vincolo.
Alla luce del parere della Sopraintendenza il Comune approva il progetto negando alle proprietarie dell'immobile l'installazione dei pannelli.
Il ricorso al Tar. La proprietarie hanno impugnato il provvedimento del Comune proponendo domanda cautelare, il Tar ha accolto la domanda cautelare disponendo che la Sopraintendenza si pronunciasse, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Dlgs 42/2004, con un nuovo parere 'valutando in concreto (quindi tenendo conto del progetto e di tutte le sue caratteristiche, della posizione dell'immobile in questione e del vincolo cui e' assoggettata l'area) la compatibilita' delle opere', ed entro i successivi 20 giorni il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi in conformita' .
Tuttavia, malgrado il suggerimento Tar, la Sopraintendenza ha nuovamente prescritto che nei lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione non fosse prevista la collocazione di pannelli sul tetto.
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Le proprietarie, quindi, hanno impugnato dinanzi al Tar l'ultimo parere della Sopraintendenza eccependo la carenza di motivazione ed evidenziando, inoltre, che l'esistenza di un vincolo di natura paesaggistica non impedirebbe la posa di pannelli fotovoltaici sostenendo, quindi, che la stessa Sopraintendenza avrebbe dovuto effettuare una valutazione preliminare di compatibilita' fra il vincolo medesimo e le opere che si intendono realizzare.
Inoltre le proprietarie, nel ricorso, hanno ulteriormente ribadito che l'intervento da realizzare era perfettamente compatibile con il vincolo paesaggistico gravante sulla zona, tenendo conto anche delle caratteristiche dell'edificio, che come evidenziato nella documentazione allegata al progetto, completamente ignorata dalla stessa Sopraintendenza, non ha alcuna evidente caratterizzazione architettonica e non puo' rientrare nel novero degli edifici storici.
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La sentenza del Tar. Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso delle proprietarie dell'immobile che chiedevano, nel progetto di ristrutturazione, la collocazione di pannelli sul tetto. (Tar Lombardia, sez. III, 21.2.2018, n. 496).
Uno delle questioni affrontate dal giudice amministrativo riguarda proprio l'evidente carenza di motivazione, tanto del primo quanto del secondo parere, resi dalla Sopraintendenza che senza alcuna adeguata constatazione dei luoghi e della tipologia di intervento da effettuare ha continuato ad impedire l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto.
A parere dei giudizi della terza sezione del Tar Lombardia, due sono essenzialmente le ragioni che portano ad escludere l'adeguata motivazione del parere da parte della Sopraintendenza.
In primo luogo, malgrado quanto emerge dal progetto e dalla documentazione allegata allo stesso dalle ricorrenti, la Sopraintendenza non tiene conto del fatto che l'immobile in questione e' collocato al di fuori della zona A1 del nucleo antico e tale aspetto assume una rilevanza assoluta in quanto, proprio l'ubicazione dell'immobile al di fuori di tale area implica l'operativita' di criteri meno stringenti per l'esecuzione di interventi di tal tipo.
Il secondo motivo, che ha portato la Sopraintendenza a negare l'installazione dei pannelli in questione, attiene invece alla non conformita' degli stessi esclusivamente dal punto di vista cromatico. A tal proposito, osserva il Tar, la Sopraintendenza non poteva impedire l'installazione dei pannelli solo perchè il loro colore strideva con l'ambiente circostante ma, se avesse effettuato delle constatazioni adeguate, avrebbe dovuto suggerire anche una colorazione che avrebbe reso l'intervento (collocazione dei pannelli sul tetto) piu' consono rispetto all'ambiente circostante.
Inoltre puntualizza la sentenza la visibilita' dei pannelli da un punto di osservazione pubblico (come una strada), come gia' ribadito dalla giurisprudenza amministrativa negli ultimi tempi, non configura ex se un'ipotesi di incompatibilita' paesaggistica in quanto 'la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommita' degli edifici- pur innovando la morfologia della copertura- non e' piu' percepita come fattore di disturbo visivo, bensa'¬ come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilita' collettiva' (Tar, Veneto, sez. II, 13.9.2013 n. 1104; ID, 25.1.2012, n. 48; Tar Catania, sez. I, 19.6.2017 n. 1459; Tar Firenze, sez. I, 9.3.2017 n. 357; Consiglio di Stato, sez. VI, 18.1.2012 n. 1799).
In conclusione, quindi, la sentenza ha accolto il ricorso delle proprietarie interessate all'installazione di pannelli sull'immobile di loro proprieta' evidenziando che gli impianti di produzione della c.d. 'energia verde' sono ormai considerati come elementi naturali del paesaggio e risultano accettati tanto dall'ordinamento quanto dalla sensibilita' collettiva, ed alla Sopraintendenza non resta altro che incassare la sconfitta e pagare le spese di giudizio.
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