La mancata richiesta di pagamento dei canoni di locazione, anche se protratta nel tempo, non puo' configurare nè una modifica delle condizioni contrattuali per facta concludentia, nè una presunta volonta' di modificare dette condizioni. (Tribunale di Firenze, sentenza n. 258 del 26 gennaio 2017)
=> Come pagare il canone di locazione. Un breve focus di approfondimento.
=> Il contratto di locazione non registrato e' nullo.
I fatti. In data 31.03.2014 le locatrici hanno notificato atto di intimazione e contestuale citazione per convalida al fine di intimare lo sfratto per morosita' al conduttore, che non aveva corrisposto alcun canone di locazione in relazione all'immobile concessogli sin dal 01.04.2001.
Il convenuto si e' opposto alla convalida dello sfratto eccependo di aver pattuito verbalmente con l'allora locatore (con il quale vi era un rapporto di parentela in quanto di lui suocero) che nessuna somma di denaro sarebbe stata corrisposta a titolo di canone di locazione per tutta la durata del rapporto, ma a due condizioni: che il conduttore provvedesse a devolvere detti importi per il soddisfacimento dei bisogni del proprio figlio (n.d.s. nipote del locatore) e che eseguisse dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile locato.
Il convenuto ha dedotto inoltre di aver sostenuto proprio per detti lavori di ristrutturazione una spesa complessiva di € 20.000,00, di cui ha chiesto la restituzione in via riconvenzionale.
Inoltre, a conferma della propria ricostruzione, ha sottolineato come nel corso degli anni non fosse mai pervenuta alcuna richiesta di pagamento di canoni.