In materia di risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione estremamente restrittiva dell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Secondo quanto precisato con le risoluzioni n. 303/E del 15.07.2008 e n. 340/E del 01.08.2008, il beneficio collegato alla promozione della prestazione energetica degli edifici puo' essere fruito solo in caso di uso diretto.
La Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con sentenza n. 5/2/2018, ha confutato tale orientamento.
=> Ecobonus del 65%, per i condominii potrebbe essere prorogato
Con il decreto del 19.02.2007, attuativo del bonus risparmio energetico (legge n. 296 del 27.12.2006), e' stato definito l'ambito di applicazione dell'istituto. Nel dettaglio, con l'articolo 2, comma 1, del DM viene stabilito che il beneficio spetta:
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Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con la sentenza n. 5/2/2018 del 15.12.2017 ha stabilito che la detrazione risponde all'interesse pubblico, da un lato, di favorire il risparmio di risorse, e dall'altro la riduzione di emissioni nell'at
Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con la sentenza n. 5/2/2018 del 15.12.2017 ha stabilito che la detrazione risponde all'interesse pubblico, da un lato, di favorire il risparmio di risorse, e dall'altro la riduzione di emissioni nell'atmosfera, confutando l'orientamento restrittivo dell'amministrazione finanziaria che limita l'accesso al beneficio nei confronti degli immobili non utilizzati in proprio e non strumentali ad attivita' di impresa. => Ecobonus e cessione del credito.
L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria e le limitazioni all'incentivo. L'Agenzia delle Entrate - in occasione della risoluzione n. 303/E/2008 - ha specificato che il beneficio non puo' trovare applicazione nei confronti degli immobili merce.