Il fatto. Un condomino impugnava il bilancio consuntivo di gestione deducendo che, in sede di assembleare, aveva chiesto chiarimenti in ordine ad alcune incongruenze rilevate dal raffronto tra lo schema di bilancio e la documentazione contabile, ricevendo dall'amministratore solo delle spiegazioni evasive.
Il bilancio veniva posto in votazione ed approvato, nonostante non fossero stati discussi gli altri documenti a supporto.Secondo l'attore, la delibera di approvazione del consuntivo era annullabile per eccesso di potere, ricorrente quando “l'assemblea condominiale, nel deliberare, privilegi gli interessi della maggioranza a danno della minoranza”.
Veniva contestata la violazione del diritto del condomino di ottenere delucidazioni dall'amministratore, nonchè la mancata discussione dei documenti accompagnatori del consuntivo. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, non ritenendo configurabile, nella fattispecie, la figura dell'eccesso di potere.
=> Eccesso di potere dell'assemblea o dell'amministratore di condominio
=> Quando e come risulta viziata da eccesso di potere la delibera
I poteri del giudice in sede di impugnazione. Osserva il giudice che al condominio e' stata data la possibilita' di verificare la contabilita' del condominio e che il bilancio era corredato dai documenti contabili previsti dalla legge.
Soprattutto, la decisione in ordine all'ampiezza della discussione sull'approvazione del bilancio e' profilo che sfugge del tutto alla valutazione giudiziale, rientrando nella discrezionalita' dell'organo assembleare: il giudice non controlla l'opportunita' o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. civ. n. 15633/2012).