Cosa succede quando si acquista un immobile fruendo dei benefici fiscali nuova per l'acquisto della prima casa e tale abitazione diventa, con il passare del tempo, inidonea?. In questi casi se il contribuente acquista una nuova casa, poichè la prima e' divenuta inidonea rispetto alle sue esigenze, puo' usufruire di nuovo della tassazione ridotta sull'acquisto di un altro immobile?
Un contribuente acquista un monolocale usufruendo dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa previsti dall'art. 1, comma quarto, Dpr 131/1986; dopo un periodo di tempo si sposa e nascono due figli ed all'improvviso la casa acquistata diventa inidonea per le sue esigenze. A tal punto acquista un nuovo immobile pia'¹ adatto alle esigenze della sua famiglia usufruendo dei beneficio fiscale in questione, ma l'Agenzia dell'Entrate gli notifica un avviso di liquidazione relativo all'imposta sul valore aggiunto a seguito della revoca dell'aliquota agevolata al 4% per l'acquisto della prima casa. Il contribuente impugna l'avviso di liquidazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, ma il giudice di prime cure hanno respinto il ricorso sostenendo che i ricorrenti (marito e moglie) non potevano usufruire nuovamente di tale beneficio in quanto erano proprietari in comunione di un immobile nello stesso comune.
Ma il contribuente non demorde e ricorre in appello.
La sentenza, recependo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita' , accoglie il ricorso del contribuente puntualizzando che 'in tema di agevolazioni tributarie con riguardo ai benefici per l'acquisto della 'prima casa', l'art. 1, comma 4, dpr 131/1986 - nel prevedere tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilita' non meramente oggettiva, ma soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche nell'ipotesi di disponibilita' di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della sua famiglia' (Cass. 11564/2006; Cass. 17938/03; Cass. 10935/03; Cass.6492/03; Cass. 2418/03; Cass.100/2010).
La Commissione regionale lombarda precisa che se il contribuente dimos
La Commissione regionale lombarda precisa che se il contribuente dimostra l'inidoneita' oggettiva del primo immobile acquistato per il quale ha gia' usufruito dei benefici fiscali per l'acquisito della prima caso, lo stesso stando all'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimita' puo' usufruire nuovamente dei benefici fiscali per l'acquisto di un altro immobile quando il primo sia divenuto inidoneo rispetto alle sue esigenze.
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento della giurisprudenza di legittimita' che gia' da tempo ha destato molto interesse, poichè ha riconosciuto i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa anche a chi possieda un'altra abitazione a condizione che quest'ultima sia divenuta inidonea rispetto alle sue esigenze.
Questo nuovo orientamento si pone in netta contrapposizione rispetto a quanto prevede la legge in materia dato che l'articolo 1, comma quarto, del DPR 131/1986 prevede come condizione per usufruire del beneficio fiscale della prima casa la non titolarita' del diritto di proprieta' di altra abitazione acquistata con l'agevolazione 'prima casa'.
In pratica la legge sancisce come condizione per usufruire di tale beneficio il fatto che l'acquirente non debba possedere altra abitazione indipendentemente dal fatto che la prima casa sia comoda o scomoda, grande o piccola, adatta o meno alle esigenze famigliari.
Ma la giurisprudenza si e' discostata dal tenore letterale di tale disposizione e con una serie di pronunce a dir poco sorprendenti (Cass. civ. n. 18128 del 7.8.2009) ha acceso i riflettori sulla inidoneita' della casa preposseduta. I giudici di legittimita' , infatti, attraverso tale primo intervento hanno osservato che 'il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprieta' di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze'.
A questo primo intervento con il tempo sono andati ad aggiungersene altri tanto della giurisprudenza di legittimita' (Cass. sent. n. 100/2010; Cass. sent. n. 3931/2014) quanto della giurisprudenza di merito (CTP Alessandria, 1.2.2010 n. 22; CTP di Matera, 24.11.2011 n. 820; CTR Lombardia, 6.6.2014 n. 2970) che hanno ribadito il medesimo concetto e cioe' quello della possibilita' di usufruire del beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa anche se dello stesso si e' gia' goduto per l'acquisto di una precedente abitazione divenuta con il passare del tempo inidonea a soddisfare, ad esempio, le esigenze famigliari.
In conclusione, quindi, se la casa preposseduta non e' idonea (ovunque ubicata ed anche se acquistata con l'agevolazione della prima casa), tale circostanza non impedisce l'acquisto di un nuovo immobile per il quale godere nuovamente del beneficio in questione.
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