Con la sentenza n. 5337 del 2 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha posto fine ad una controversia a dir poco singolare, protrattasi per circa 24 anni fra tre fratelli e tre sorelle. Motivo della lite: la decisione del padre di lasciare in eredita' ai figli maschi il solo diritto di accedere al terrazzo per 'prendere il sole e sciorinare i panni'.
Nelle sue ultime volonta' , raccolte in un testamento pubblico, il defunto padre aveva infatti assegnato in proprieta' ai figli maschi il piano terreno della casa gia' di sua proprieta' , e il piano elevato alle figlie. Aveva poi riconosciuto ai figli il diritto di servirsi della scala (assegnata alle figlie) al solo fine di 'accedere al terrazzo a prendervi il sole e sciorinare i panni'.
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E' probabile che le intenzioni del padre fossero quelle di fare chiarezza sull'utilizzato del lastrico solare ed evitare discussioni tra i figli. L'effetto, pero', e' stato contrario.
Nel testamento, infatti, da un lato manca un'attribuzione chiara e univoca della proprieta' esclusiva del lastrico solare alle figlie del testatore, dall'altro ci si limitava ad attribuire ai figli maschi il diritto di utilizzare la scala che conduce ad esso solo per le finalita' predette.
Da qui la controversia, che ha visto da un lato gli uomini rivendicare la comproprieta' del lastrico solare, dall'altra le donne negarla.
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I giudici di legittimita' , confermando quanto gia' statuito dalla Corte d'appello, hanno ritenuto che la previsione del testamento che riconosce 'il diritto di prendere il sole'non comporta automaticamente l'attribuzione della comproprieta' del lastrico solare.
Infatti, anche applicando le norme sul condominio negli edifici, e' possibile interpretare il testamento nel senso di ritenere il terrazzo assegnato in proprieta' esclusiva alle figlie, proprietarie del piano rialzato.
Per giungere a tali conclusioni, la Cassazione ha innanzitutto ribadito che il lastrico solare, in forza di quanto previsto dall'art. 1117 c.c., e' oggetto di proprieta' comune dei diversi proprietari dei piani o delle porzioni di piano dell'edificio, a meno che dal titolo non risulti in maniera chiara e univoca il contrario.
Il titolo idoneo a far insorgere la situazione di condominio ed a contenere la eventuali deroghe alla presunzione di condominialita' puo' essere evidentemente costituito anche da un testamento, 'allorchè il frazionamento della proprieta' dell'edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unita' immobiliari, si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto le suddette parti del fabbricato'.
In presenza di un testamento, dunque, l'esclusione della presunzione di proprieta' comune puo' derivare anche solo dalla circostanza che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l'esistenza di un diritto di comunione.
Alla luce del favor testamenti, infatti, se sono possibili pia'¹ interpretazioni di una clausola testamentaria, deve comunque preferirsi quella che consenta alla volonta' del testatore di avere pratica e concreta attuazione.
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Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha ritenuto esatta la decisione della Corte d'appello, che ha correttamente interpretato il testamento in questione 'come espressivo di elementi univoci in contrasto con l'esistenza di un diritto di condominio del terrazzo a livello, al fine di attribuire un effetto concreto alla clausola di esso che riserva ai figli maschi soltanto il diritto di accedere al terrazzo per prendere il sole e sciorinare i panni'.
Per gli Ermellini, tale interpretazione e' corretta e non sindacabile, perchè in linea con i principi di diritto sora ricordati e rispettoso ella volonta' del testatore. Per cui il terrazzo rimane di proprieta' esclusiva delle figlie, mentre i figli maschi potranno limitarsi ad usufruire dello stesso solo per prendere il sole e sciorinare i panni.
Del resto - si legge della sentenza - la previsione testamentaria che assegna il diritto di prendere il sole ai figli maschi sarebbe stata del tutto superflua se, come sostenuto dai ricorrenti, il loro genitore avesse considerato il lastrico come bene comune di tutti i coeredi.
Tale specificazione, al contrario, dimostra la volonta' del de cuius di assicurare comunque ai figli maschi il diritto di utilizzare il terrazzo di proprieta' esclusiva delle figlie, seppur soltanto per prendere il sole e asciugare i panni.
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