Se lo Iacp - istituto autonomo case popolari - oggi variamente nominato a seconda delle regioni come Ater, Arca, Aler, ecc. ecc. e' proprietario di un'unita' immobiliare in condominio, esiste differenza tra questo ente ed un semplice condominio?
La risposta e': in parte. La diversita' , lo vedremo qui appresso, sta nella tempistica riguardante la procedura di recupero coatto del credito per il caso di morosita' .
Partiamo da un dato imprescindibile: se lo Iacp e' un condomino nell'ambito di un contesto edilizio che vede la presenza di altri comproprietari, non potra' richiamare a proprio favore le normative di rango regionale dettate in materia di gestione dell'edilizia residenziale pubblica rispetto alla quale si presenta come unico proprietario.
Al pari di un qualunque altro soggetto di diritto, infatti, l'ente case popolari dev'essere considerato proprietario di un'unita' immobiliare come se fosse un persona. Le normative dettate sui cosa'¬ detti condo'mini di gestione riguardano gli immobili di totale proprieta' delle cosa'¬ detto istituto case popolari.
Sebbene non siano mancate sentenze tese a non porre d
Sebbene non siano mancate sentenze tese a non porre distinzione tra le due ipotesi, ad avviso di chi scrive, invece, e' fondamentale rimarcare questo aspetto: nei casi di Iacp 'condomino al pari degli altri', questo risponde direttamente verso l'amministratore dell'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'assegnatario dell'alloggio pubblico, insomma e' responsabile secondo le ordinarie regole condominiali (art. 63 disp. att. c.c.).
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La natura dell'istituto autonomo case popolari (Ater, Aler, ecc.), tuttavia, incide e non poco sulla tempistica necessaria - ci riferiamo a ipotesi di certezza assoluta di impossibilita' di opposizione - al pagamento.
Quando si tratta di ente pubblico non economico (nella pressochè totalita' dei casi), si dovra' fare riferimento, quanto alla tempistica dell'azione di recupero, meglio alla tempistica della successiva azione esecutiva forzosa, all'art. 14, primo comma, legge n. 669/1996, che recita: 'Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto'.
Detta diversamente: quando l'amministratore chiede ed ottiene decreto ingiuntivo contro lo Iacp, egli potra' far notificare il decreto e solamente quattro mesi dopo questo adempimento (leggasi la ricezione dell'atto) potra' far notificare il precetto con il quale s'ingiunge il pagamento delle somme indicate a decreto, potendosi intimare il termini di dieci giorni superati i quali si proporra' azione giudiziaria.
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Insomma mentre un normale condomino ha dieci giorni di tempo tra la notifica del decreto (se provvisoriamente esecutivo) e del precetto per poter pagare le somme richieste, lo Iacp, quando sia configurabile come ente pubblico non economico, ha centoventi giorni di tempo per pagare ed in quel lasso di tempo non puo' essergli notificato il precetto e quindi non puo' essere iniziata l'azione esecutiva: una bella differenza, non c'e' che dire.
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