Si sa, una delle attività preferite dai bambini, sul seggiolone e non, verso l'età di due-tre anni, è quella di lanciare oggetti... il lancio dal balcone potrebbe essere una disciplina per le Olimpiadi degli under tre anni, se esistessero...
Ed è altrettanto noto quanto sia difficile per i genitori stare dietro alle innumerevoli iniziative secondo dopo secondo intraprese dai piccoli sportivi...
Se i pediatri, gli psicologi e i loro colleghi possono spiegarci cosa c'è dietro tale gesto, i giuristi possono spiegare cosa c'è dopo tale gesto... giuridicamente parlando, ovviamente.
Responsabilità giuridica civile
In particolare in questa sede parleremo delle conseguenze giuridiche sul piano civilistico.
In sostanza, se il lancio provoca danni, a persone o cose, può sorgere la responsabilità sul piano del diritto civile, dunque, sostanzialmente l'obbligo di risarcire il danno prodotto.
In sede civile la norma generale in materia di responsabilità è contenuta nell'art. 2043 c.c., per il quale chi causa ad altri con dolo o colpa un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno prodotto.
Il danno è ingiusto se riguarda interessi giuridicamente tutelati.
Responsabilità giuridica dei minori in sede civile
Come noto, però, nella materia del diritto i minori non sempre rispondono delle conseguenze giuridiche delle loro azioni.
Ad esempio, molti sanno che per il codice civile la capacità d'agire cioè la capacità di compiere atti che producano effetti giuridici, salvo che non sia prevista un'età diversa, si acquista a diciotto anni (v. art. 2 c.c.).
Tale limite rileva però solo per il compimento di atti giuridici, mentre per quanto riguarda i cosiddetti illeciti (civili) esiste un'altra norma, che non menziona affatto l'età.
Molti potrebbero infatti pensare che la cosiddetta capacità di intendere e di volere, almeno per la legge, manchi sino a diciotto anni...
La questione non è di poco conto per quanto riguarda la responsabilità per i danni prodotti a terzi: in realtà è previsto che non risponde delle conseguenze di quegli atti chi al momento del compimento non era capace di intendere e di volere (v. art. 2046 c.c.).
È stato ad esempio deciso che la presenza o meno della capacità di intendere e di volere di un minore va di volta in volta accertata secondo le modalità del fatto dannoso e l'età dell'agente (v. Cass. n. 23464/2010).
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Lancio di cose, minori e adulti in sede civile
Al posto della persona incapace risponderanno, se sussistono determinate condizioni, altri.
Risponderanno cioè coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza salvo che questi provino di non avere potuto impedire il fatto - tale attribuzione di responsabilità è espressamente prevista dall'art. 2047 c.c., intitolato appunto Danno cagionato dall'incapace.
È dunque espressamente esclusa la responsabilità per il danno di chi lo commette senza avere la capacità d'intendere o di volere (a meno che non si sia procurato egli stesso quello stato, secondo lo stesso art. 2046 c.c.).
La capacità di intendere e di volere non dipende dunque solo dall'età e di volta in volta è accertata dal giudice; ma pare indubbio che a due-tre anni, età in cui la propensione al lancio dal balcone è massima, manchi.
A ogni modo, in generale, se si ritenesse il minore (certo non a due-tre anni, ma più grande) capace di intendere e di volere, troverebbe applicazione l'art. 2048 c.c., per il quale del danno causato dal minore (figlio o soggetto alla tutela) sono responsabili gli adulti (espressamente padre, madre e tutore) conviventi, se non provano di non avere potuto impedire il fatto (co.1 e 3) (v. Cass. n. 8740/01) oltre che il precettore e l'insegnante di un'arte o mestiere per il fatto dell'allievo o apprendista (co.2).
L'ipotesi di cui all'art. 2048 c.c., considerando il caso dell'agente capace di intendere e di volere, non esclude la contemporanea responsabilità del figlio (ex art. 2043 c.c.) e del genitore (ex art. 2048 c.c.).
Così come non esclude la contemporanea imputabilità del genitore (per difetto di educazione) e del precettore (per difetto di vigilanza) (v. ad es. Cass. n. 8263/1996).
Si dichiara ad es. che mentre la responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. discende per l'adulto dal difetto di sorveglianza e vigilanza, quella di cui all'art. 2048 c.c. discende dal difetto di vigilanza ed educazione del minore (v. ad es. Cass. n. 2606/1997).
Dunque, da quanto sin qui detto, possiamo concludere che in ambito civile nel caso dei bambini di due-tre anni, in luogo della norma generale di cui all'art. 2043 c.c. si applica una norma speciale, che è verosimilmente quella di cui all'art. 2047 c.c., la quale addossa all'adulto tenuto alla sorveglianza l'obbligo di provare di non avere potuto impedire il fatto, presumendo una sua responsabilità per difetto di sorveglianza e vigilanza, salvo che egli non fornisca la prova liberatoria.
Dunque, cari genitori, che di pericoli ne sventate dalla mattina alla sera, dovete continuare così, con la massima attenzione possibile.
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