Si sente molto parlare in ambiente condominiale dei contratti di prestazione energetica. Come spesso avviene, pero', le novita' attirano molto, ma sono difficili da comprendere e soprattutto adattare alla realta' delle diverse tipologie di stabili.
I contratti di prestazione energetica detti anche contratti di rendimento energetico o EPC (Energy Performance Contracts) sono tipologie contrattuali introdotte dalD.Lgs. 102/2014, rubricato 'Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE'.
Il citato decreto definisce un EPC come un 'accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari'.
In buona sostanza con queste tipologie di accordi un fornitore (ad esempio una c.d. ESCO, o Energy Saving Company) si impegna con i propri mezzi e la propria organizzazione a intervenire in condominio con un intervento di efficientamento energetico sull'impianto di riscaldamento dello stabile, creando una soluzione che consente all'utente di usufruire degli stessi servizi (principalmente riscaldamento) con dei costi ridotti.
=> Esco in condominio, i vantaggi
Il contratto, naturalmente, e' a titolo oneroso e il fornitore consegue il proprio guadagno giovandosi di parte dei risparmi conseguiti dal cliente per un tempo determinato appunto dal contratto.
Esistono differenti forme e modulazioni degli accordi possibili con le ESCO.
=> Ecobonus del 65%, per i condominii potrebbe essere prorogato
Principalmente le tipologie di contratto sono denominate First In, First out, Guaranteedsavings e Sharedsavings.
L'allegato 8 del citato Decreto, poi, stabilisce gli elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto, ossia 'a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;