Una tipologia 'alternativa' per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 definisce condizioni e modalita' per la realizzazione dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, l. n. 9 dicembre 1998, n. 431: l'art. 2 del provvedimento ministeriale specifica che i contratti di locazione di natura transitoria «sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilita' lavorativa -, da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative». Tra le esigenze del locatore e/o del conduttore che possono giustificare la 'transitorieta' ' rientrano dunque, i motivi di lavoro, per espressa previsione, e/o di studio; dette esigenze di studio non devono pero' consistere nelle esigenze degli studenti universitari, poichè per tale fattispecie la normativa predispone una peculiare disciplina.
Una tipologia 'alternativa' L'art. 5, comma 2, l. n. 431/1998 dispone che «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contatto di cui all'art. 4 bis».
Il contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari e' infatti un particolare tipo di contratto di locazione a uso transitorio, specificamente contemplato dalla legge, la quale prevede la facolta' dei Comuni, sede di Universita' o di corsi universitari distaccati, di promuovere specifici accordi locali, d'intesa con le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e con la partecipazione delle aziende per il diritto allo studio, delle associazione degli studenti, nonchè delle cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, volti a definirei canoni di locazione.
Condizione indispensabile e' che i conduttori siano studenti u
Condizione indispensabile e' che i conduttori siano studenti universitari che risiedono stabilmente in una determinata localita' e che solo temporaneamente, proprio in ragione del corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione che frequentano, hanno necessita' di dimorare nel luogo in cui ha sede l'universita' . Deve quindi trattarsi di studenti fuori sede, senza peraltro alcuna distinzione tra studenti in corso o fuori corso.
=> Il contratto di locazione transitoria fasullo diventa automaticamente un contratto 4+4
Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio (art. 3, comma 1, d.m. 30 gennaio 2002).
Gli studenti possono in ogni caso optare per un contratto a canone libero o a canone concordato: si rammenta che il primo prevede come unico vincolo una durata contrattuale di quattro anni, rinnovabile per un uguale periodo; il secondo attribuisce un ruolo decisivo alle associazioni sindacali degli inquilini e della proprieta' nella contrattazione delle regole e dei canoni, delle detrazioni fiscali, della durata del contratto.
La detrazione per canoni di locazione Per incentivare la stipulazione di tali contratti sono state introdotte una serie di incentivi sia per i locatori sia per i conduttori, analoghe a quelle previste per i contratti a canone concordato.
Per il locatore si prevede:
A favore del conduttore-studente fuori sede e' invece prevista una detrazione per canoni di locazione sostenuti nella misura del19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i-sexies, TUIR.
L'agevolazione spetta per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'universita' situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti dacontratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del
L'agevolazione spetta per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'universita' situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti dacontratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431: non occorre dunque che si tratti specificamente di un contratto stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari (art. 5, comma 2, l. n. 431/1998), ma e' sufficiente che sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della l. n. 431/1998. Come si e' peraltro rilevato, gli studenti universitari restano infatti liberi di scegliere un contratto a canone libero o concordato: resta ovviamente l'obbligo della sua regolare registrazione.
La detrazione in oggetto viene altresa'¬ riconosciuta:
Condizioni per usufruire del beneficio sono:
- l'ubicazione dell'universita' (anche se estera) in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;
- l'ubicazione dell'universita' in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;
- la collocazione dell'unita' immobiliare locata nello stesso Comune in cui ha sede l'universita' , o in un comune limitrofo.
La detrazione viene riconosciuta anche se l'onere e' sostenuto nell'interesse di familiari a carico: se il contratto di locazione e' intestato al padre, quest'ultimo puo' usufruire del beneficio fiscale, purchè il figlio studente si trovi nelle condizioni richieste dalla n
La detrazione viene riconosciuta anche se l'onere e' sostenuto nell'interesse di familiari a carico: se il contratto di locazione e' intestato al padre, quest'ultimo puo' usufruire del beneficio fiscale, purchè il figlio studente si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.
La detrazione per i canoni di locazione e' applicabile solo agli studenti universitari fuori sede, e non anche a coloro che frequentano un master o un corso di specializzazione, cosa'¬ come non e' riconosciuta a chi e' iscritto agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) - i cui corsi non possono essere equiparati ai corsi di laurea universitari (C.M. 17/E/2015).
L'agevolazione non spetta poi in caso di subaffitto, trattandosi di fattispecie non contemplata tra
La detrazione per i canoni di locazione e' applicabile solo agli studenti universitari fuori sede, e non anche a coloro che frequentano un master o un corso di specializzazione, cosa'¬ come non e' riconosciuta a chi e' iscritto agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) - i cui corsi non possono essere equiparati ai corsi di laurea universitari (C.M. 17/E/2015).
L'agevolazione non spetta poi in caso di subaffitto, trattandosi di fattispecie non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR (C.M. 21/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate).
La riduzione dell'aliquota della cedolare secca Si rammenta che il regime della cd. tassa piatta prevede l'applicazione di un'aliquota del 21% sui canoni risultanti dal contratto di locazione; per i contratti cd. a canone concordato l'aliquota e' ridotta al 19%. Dal 2013 l'aliquota per questi ultimi contratti e' pari al 15% (Dl 102/2013), ulteriormente ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017 (cd. Piano Casa 2014).
In particolare, in base al nuovo 'Piano Casa 2014', l'opzione della cedolare secca puo' essere esercitata anche in relazione alle unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purchè sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (art. 3, comma 6 bis, d.lgs. n. 23 del 2011).