La giustizia tributaria affronta nuovamente il tema della tassazione dei canoni derivanti dal contratto di locazione ad uso commerciale stabilendo che se i canoni di locazione non sono stati percepiti, nel momento in cui sia intervenuto un procedimento di convalida di sfratto oppure una qualsiasi causa di risoluzione del contratto prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di redditi, il locatore non e' tenuto a dichiararli.
Una contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate che ha accertati, per l'anno finanziario 2009, un reddito imponibile superiore a ventimila euro desunto dal contratto di locazione concluso nel 2008.
La ricorrente sostiene che per l'anno 2009 ha dichiarato esclusivamente le somme versate dal conduttore a titolo di deposito cauzionale, precisando che il conduttore non ha mai versato alcun canone di locazione tanto da indurla a intraprendere un procedimento di sfratto per morosita' .
L'Agenzia delle Entrate, invece, ha contestato che il contribuente avrebbe comunque dovuto dichiarare i canoni di locazione, dato che oggetto del contratto era un immobile ad uso commerciale, e che di conseguenza bisognava dichiarare i canoni percepiti dal locatore fino al momento in cui non fosse intervenuta la risoluzione del contratto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, la mancata percezione del canone da parte della locatrice non esentava quest'ultima dall'obbligo di dichiarare il reddito risultante dal contratto di locazione stipulato nel 2008.
(In tema di canone di locazione non versato ed assenza dell'obbligo di dichiarare tale reddito si segnala: Inquilino moroso? Non paghi le tasse per il canone d'affitto non riscosso)
La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone con la sentenza in commento ha evidenziato che la ricorrente in data 23 marzo 2010 ha presentato al Tribunale di Velletri un'intimazione di sfratto per morosita' del conduttore e che, successivamente, lo stesso Tribunale ha emesso, a maggio dello stesso anno, ordinanza di convalida di sfratto intimando al conduttore moroso il rilascio dell'immobile.
=> Con la procedura di sfratto non si pagano le tasse sui canoni di locazione mai percepiti
In virta'¹ di tale provvedimento di sfratto la ricorrente, quindi, ritiene di dover dichiarare esclusivamente le somme effettivamente incassate considerato che il provvedimento dell'autorita' giudiziaria di convalida dello sfratto e' anteriore rispetto alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il provvedimento adottato dalla commissione tributaria provinciale laziale ha stabilito, quindi, aderendo alla tesi della ricorrente ha stabilito che il canone di locazione di un immobile ad uso commerciale, anche se previsto contrattualmente, non deve essere dichiarato dal locatore se non percepito e se il contratto si e' risolto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(In tema di benefici fiscali per il locatore nei contratti di locazione stipulati con studenti universitaria si segnala il presente articolo: I contratti conclusi con studenti universitari)
Tale decisione, fra l'altro, condivide pienamente l'orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita' che gia' da tempo precisato che ''¦ In base all' art. 35, D.P.R. n. 597 del 1973 (ora art. 35 del D.P.R. n. 917 del 1986), si presume che il reddito imponibile degli immobili locati sia quello risultante dal contratto di locazione, ma e' consentito al contribuente fornire la prova che i canoni non sono stati in concreto percepiti e quindi non sono soggetti a tassazione '¦' (Cass. civ. Sez. V, 07-05-2003, n. 6911)
Secondo i giudici di legittimita' , inoltre, tale interpretazione trova fondamento:
- nell'art. 53 della Costituzione secondo cui il carico fiscale deve essere ragguagliato in relazione alla effettiva 'capacita' contributiva', cioe' tenendo conto della effettiva ricchezza a disposizione del contribuente,
- nonchè nello 'statuto dei diritti del contribuente', approvato con L. 27 luglio 2000, n. 212 , laddove ha sancito il principio di buona fede, che impone alla Amministrazione di far riferimento il pia'¹ possibile a dati di ricchezza reali.
Alla luce di tali considerazioni, condividendo pienamente il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' , la Commissione Tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente (locatrice) che legittimamente non aveva indicato i canoni di locazione dell'immobile adibito ad uso commerciale, mai percepiti, nella dichiarazione dei redditi poichè il procedimento di convalida di sfratto del conduttore moroso si era concluso prima del termine previsto per tale adempimento fiscale.
=> Detrazioni dei canoni di locazione
=> Immobile abusivo e canoni di locazione non percepiti.