Rumore da calpestio, mancato isolamento del pavimento del piano superiore, impianti idrici realizzati senza l'utilizzo di tubazioni fono isolanti: l'inadeguato isolamento acustico comporta una diminuzione di valore dell'immobile pari al 20% .
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Il caso. La proprietaria di un appartamento cita in giudizio l'impresa costruttrice dell'immobile chiedendo il risarcimento dei danni per difetti dell'immobile. A tal fine deduce che l'immobile acquistato era cosa'¬ rumoroso, che i suoi bambini non volevano pia'¹ dormire delle proprie stanze, e la gravita' di tale difetto aveva influito notevolmente sul sereno svolgimento della vita quotidiana. D'altro canto l'impresa costruttrice ha contestato ogni addebito sostenendo di non essere artefice di alcuna negligenza nell'isolamento acustico dell'appartamento. A sostegno della sua pretesa parte attrice, inoltre, ha precisato che dopo aver preso atto del fatto che l'estrema rumorosita' degli appartamenti era un difetto del quale si erano ampliamente lamentati anche gli altri inquilini, ed informato il costruttore della gravita' della situazione, ha fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo conclusosi con la valutazione dell'assenza di un adeguato isolamento acustico dell'immobile in questione.
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La sentenza. Una volta instaurato il giudizio, considerata la natura tecnica dell'accertamento da compiere, e' stato nominato un consulente tecnico d'ufficio che ha confermato l'accertamento tecnico preventivo promosso dalla proprietaria dell'immobile stabilendo che la sua abitazione non era provvista da un adeguato isolamento acustico e che tale difetto comportava una diminuzione di valore dell'immobile pari al 20% .
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Alla luce dei rilievi effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio il tribunale marchigiano ha stabilito che la carenza di isolamento acustico e' annoverabile fra i gravi difetti in grado di legittimare l'azione ex art. 1669 c.c. A tal proposito il provvedimento evidenzia che la presenza di una rumorosita' eccessiva , nel momento in cui riduce il godimento del bene pregiudicandone la normale utilizzazione, rientra nella nozione di grave difetto che legittima l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1669 c.c..