La vicenda. Il Comune di Roma agiva contro un condominio per ottenere la condanna al pagamento del canone di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche (COSAP) in relazione alle griglie e intercapedini ubicate sul suolo pubblico.
Il giudice di prime cure accoglieva l'istanza del Comune, mentre in sede d'appello il canone in discorso si considerava non dovuto e l'amministrazione veniva condannata alla ripetizione delle somme percepite. Si giunge cosa'¬ in Cassazione.
Cosap e condominio. In ambito condominiale, accade spesso che sul marciapiede che circonda lo stabile siano presenti intercapedini o griglie di areazione necessarie per i locali sottostanti, come cantine o posti auto.
Secondo la legge, la presenza delle suddette griglie determina un uso piu' intenso, da parte del Condominio, del marciapiede.
La zona, infatti, non e' solo adibita a passaggio pedonale, ma anche per consentire l'areazione delle parti sottostanti. Da tale uso particolare discende il presupposto di pagamento del canone.
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Concessione per occupazione di aree pubbliche. L'art. 63 d. lgs. 446/1997 fa riferimento al rilascio di una concessione da parte della P.A. a cui segue la corresponsione di un canone.
Il Condominio, nella fattispecie in esame, si difende rilevando l'inesistenza di qualsivoglia provvedimento concessorio che legittimasse il pagamento del canone. In ragione di cio', ritiene che le somme richieste dall'ente non siano dovute.
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Canone per occupazione di suolo pubblico e condominio. La controversia ha ad oggetto il pagamento della Cosap introdotta dal d. lgs. 446/1997 all'art. 63 [2] .
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il canone di occupazione e' dovuto in relazione alla particolare utilizzazione che ne trae il singolo e non in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso collettivo di parte del suolo.
Nel caso di specie, il Condominio ha sostituito una parte del piano del calpestio con delle griglie per migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo.
L'area su cui e' intervenuta questa 'sostituzione' e' gravata da una servitu' pubblica di passaggio, pertanto rientra nella nozione di 'area pubblica', soggetta ad occupazione.
Dalla tassa al canone: l'evoluzione dell'istituto. Originariamente la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) era stata istituita con il R.D. 1175/1931, successivamente abrogato dal d. lgs. 507/1993.
La giurisprudenza, sin da allora, riteneva che il proprietario del suolo gravato da una servitu' pubblica di passaggio, che sostituisce una parte del piano del calpestio con griglie per migliorare il godimento dei locali sottostanti, realizza un'utilizzazione particolare del suolo, integrando il presupposto per l'applicazione della tassa (Cass. 1996/1996).
La suddetta imposta viene applicata a carico di chiunque occupi un'area, sia essa pubblica o privata, purchè gravata da servitu' di pubblico passaggio (Cass. 1772/1986).
Nel 1997, la tassa di cui sopra viene sostituita dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).
Si tratta di un istituto nuovo, concepito come un «quid ontologicamente diverso ['¦] dal tributo» (Cass. 1435/2018).
Infatti, si tratta di un corrispettivo rispetto ad una concessione dell'uso di beni pubblici.
Pertanto tale importo e' dovuto per l'utilizzazione particolare che ne trae il singolo e non per la limitazione all'uso collettivo del bene (Cass. S.U. 12167/2003).
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Canone dovuto anche senza concessione. Al lume di quanto sopra esposto, emerge come il canone sia dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche da chi «utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico o adibito all'uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente» (Cass.S.U. 12167/2003). Nel caso esaminato, al condominio non era stata rilasciata alcuna concessione.
Tuttavia il presupposto applicativo della COSAP e' costituito dall'uso particolare del bene essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione: cio' che rileva e' l'occupazione di fatto del suolo pubblico.
La COSAP non e' un tributo: giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha esclusola natura di tributo della Cosap , ritenendo invece che si tratti di un'entratapatrimoniale.
In particolare, «il canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, ha valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo» (Cass. 18037/2008).
Ne consegue, quindi, che le vertenze ad essa relative siano sottratte alla giurisdizione tributaria e ricadono nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass.S.U. 12167/2003).
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Conclusioni. La sentenza in commento(Corte Cass., sez.
I, ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 1435), dopo aver ripercorso storicamente l'evoluzione dell'istituto dell'occupazione del suolo pubblico, precisa come il canone di occupazione vada corrisposto a prescindere dall'esistenza di un provvedimento concessorio, giacchè il presupposto applicativo della COSAP consiste nell'uso particolare che si faccia del suolo pubblico.Secondo l'iter argomentativo seguito dai giudici, la sostituzione del piano del calpestio con griglie di areazione integra la peculiarita' di utilizzo richiesta dalla legge e giustifica la corresponsione del relativo canone da parte del Condominio.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
D. lgs. 446/1997 avente ad oggetto l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.