In tema di tempistica nella denuncia di gravi difetti degli edifici, e' noto, e' molto importante fare attenzione alle date per evitare d'incappare in decadenza.
Allo stesso modo, e' fondamentale che chi vuole avvantaggiarsi di tali decadenze le eccepisca in tempo debito, altrimenti rischia di non poter usufruire delle lungaggini altrui.
Chi di tempo vorrebbe ferire di tempo potrebbe ferire, per dirla modificando un proverbio, e' questa la conclusione cui e' giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5931 depositata in cancelleria in 24 marzo 2016.
Responsabilita' dell'appaltatore per rovina o difetti degli immobili, attenzione a non farei i furbi
Eccezioni processuali
Si sente spesso parlare
Eccezioni processuali
Si sente spesso parlare di eccezioni processuali e di tempistiche per farle valere nel corso del procedimento.
Che cos'e' esattamente un'eccezione? Questo termine ha un significato univoco, oppure presta il fianco a diverse letture?
Partiamo da quest'ultimo aspetto; si e' soliti distinguere due tipologie di eccezioni:
a) l'eccezione in senso lato;
b) l'eccezione in senso stretto.
Com'e' stato chiaramente specificato l'eccezione 'in senso lato, e' ogni osservazione rilevabile per motivi di merito o procedurali dalla parte o d'ufficio dal giudice per contrastare la fondatezza di una domanda. Il convenuto (o l'attore, a sua volta, convenuto in domanda riconvenzionale ex art. 167) puo' addurre tutte le ragioni che possono impedire l'accoglimento della domanda giudiziale. Al riguardo si distingue tra: eccezione in senso lato, o mere difese, che sono delle semplici negazioni della fondatezza della pretesa; e le eccezione in senso stretto invece che consentono di dedurre fatti diversi da quello costitutivo, e cioe' fatti modificativi, estintivi o impeditivi, col relativo onere di provarli, che concorrono alla determinazione del thema decidendum. Con l'eccezione, del resto, si possono far valere anche aspetti attinenti al mero rito, come nel caso di specie (c.d. eccezioni processuali)'.
(fonte: http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?354,3,100,3,1247,3,1).
Per fare un esempio chiarificatore: far valere la nullita' di un atto non rappresenta un'eccezione in senso lato, poichè la nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ottenere la dichiarazione di decadenza dall'impugnazione di una delibera condominiale per inosservanza del termini di cui all'art. 1137 c.c. rappresenta un'eccezione in senso stretto e come tale proponibile solamente nelle forme previste dalla legge.
Il convenuto in una causa davanti al Tribunale che voglia proporre un'eccezione in senso stretto deve farlo costituendosi in giudizio nei modi prescritti dall'art. 167 c.p.c.; se non lo fa e, ad esempio, propone l'eccezione in senso stretto, per la prima volta, costituendosi direttamente il giorno della prima udienza, decade da quel diritto.
Succede cio' anche per l'eccezione di decadenza rispetto all'azione per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. E' questo quanto specificato nella sentenza n. 5931 succitata.
In breve: un condominio proponeva azione ex art. 1669 c.c. (azione per gravi difetti di costruzione) contro l'appaltatore che si opponeva eccependo, tra le altre cose, la decadenza da quell'azione.
L'umidita' rientra fra i gravi vizi dell'immobile. Ne risponde l'appaltatore.
Sia in primo, sia in secondo grado l'eccezione veniva respinta perchè tardiva: il costruttore l'aveva proposta per la prima volta alla prima udienza mentre avrebbe dovuto farlo costituendosi in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza) poichè si tratta di eccezione in senso stretto.
La Cassazione ha considerato corretta questa impostazione contenuta nell'impugnata sentenza di secondo grado rammentando che 'la decadenza dall'azione per rovina e difetti di cose immobili costituisce materia di eccezione in senso stretto (Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078), come tale soggetta alla preclusione processuale di cui all'art. 167, secondo comma, cod. civ.' (Cass. 24 marzo 2016 n. 5931).
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