Legittimo il provvedimento adottato dalla Questura che ha deciso di sospendere la licenza del bar, a prescindere dalla colpa del titolare, in quanto la situazione verificatasi è tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività.
Nel lontano 1800 il medico Robert Koch disse: 'un giorno, l'uomo dovrà lottare contro il rumore come ha fatto contro il colera e la peste'. Purtroppo aveva ragione vista la situazione in cui la moderna società fracassona versa. Il rumore è un agente inquinante che provoca un diffuso disagio psicofisico. Le immissioni hanno sempre rappresentato nella vita quotidiana uno dei principali punti di conflitto tra proprietari di locali pubblici ed inquilini. Ma alla lotta contro il rumore si contrappongono interessi divergenti che, nella quasi totalità dei casi, sono principalmente economici. Non basta che il rumore del bar dia fastidio a chi vi abita sopra per poter condannare il titolare dell'attività
Ma la quiete dei vicini chi la tutela? Nella casistica analizzata i titolari di locali pubblici come pub, ristoranti e discoteche – collocati nei centri urbani – si preoccupano principalmente solo di quanto accade all' interno , mentre si disinteressano del frastuono prodotto normalmente dalla propria clientela, all'esterno dei locali stessi e spesso fino a tarda notte. Questa volta interviene Tar Toscana, che con sentenza 843/15, dichiara legittima la sospensione della licenza decisa dalla questura in base all'articolo 100 del Tulps secondo cui l'assembramento di giovani in strada crea pericoli all'ordine pubblico e alla circolazione dei veicoli. Inoltre si precisa che se il problema non si risolve il l'esercizio potrà essere chiuso al per dieci giorni invece che una settimana.
Tale decisione è stata presa a prescindere dalla diretta responsabilità del gestore. In realtà il locale essendo molto piccolo non poteva certo contenere tutti i clienti che si trattenevano fino a notte fonda, in strada grida e bevendo per la gioia dei condomini circostanti che erano costretti a passare notti in bianco.
Per tali motivi la questura decide di sospendere la licenza del bar visto che i giovani, stazionando in strada, complicano e possono pregiudicare anche il passaggio di eventuali ambulanze, oltre a rallentare il traffico dei veicoli normali. In poche parole il loro comportamento crea disagio e pericolo. Per tali ragioni il Tar Toscana reputa del tutto legittima la decisione della questura di chiudere il bar in quanto, nel caso di specie, si configurano rischi concreti e attuali per tutta la collettività.
Sempre in tema di movida notturna pare necessario richiamare un recente arresto giurisprudenziale emessa dalla Cassazione - sentenza n° 9633 del 5 marzo 2015 - secondo cui non può essere considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno del suo esercizio schiamazzi notturni causati dagli avventori di un bar se, il titolare del locale, si è attivato con cartelli rivolti ai clienti, per chiedere di evitare i rumori molesti non può essere considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno del suo esercizio.
=> Quando i gestori dei locali vengono puniti per gli aschiamazzi prodotti dai clienti