I debiti condominiali vanno contestati con l'azione di impugnazione della delibera assembleare di approvazione dei piani di riparto entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 1137 del codice civile.
E' inammissibile la domanda con la quale il condomino chiede al giudice di accertare che non e' tenuto al pagamento degli oneri condominiali approvati in assemblea e mai impugnati.
I debiti condominiali vanno contestati con l'azione di impugnazione della delibera assembleare di approvazione dei piani di riparto entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 1137 del codice civile.
Questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3 del 2 gennaio 2018.
=> Oneri condominiali e prescrizione del termine per il rimborso delle somme indebitamente pagate.
Per il giudice romano, il nostro ordinamento appresta uno strumento tipico di tutela contro lo stato di ripartizione degli oneri condominiali approvato dall'assemblea, cioe' l'azione di impugnazione ex art. 1137 del codice civile per l'annullamento della delibera di approvazione di tale riparto. Ed e' tale azione tipica, e non altre, che il condomino deve esercitare per liberarsi dall'obbligo di pagare gli oneri condominiali nella misura deliberata in assemblea.
Il Tribunale ha affermato detto principio in via incidentale, nell'ambito di una controversia in cui una condomina aveva convenuto in giudizio il Condominio e il precedente proprietario del suo appartamento chiedendo che fosse verificato che non era tenuta al pagamento degli oneri di riscaldamento risultanti nel piano di riparto, mai impugnato, in quanto relativi al periodo precedente all'acquisto dell'immobile.