La vicenda. Con ricorso gli avv.ti Tizio e Caio con procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avevano chiesto la condanna del condominio a comunicare le generalita' dei condomini morosi in relazione al proprio credito (derivante da competenze maturate da diversi giudizi mai pagati) e la quota di debito dagli stessi singolarmente dovuta in base alle tabelle millesimali, nonchè condannare i resistenti al pagamento di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
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L'obbligo della comunicazione dell'elenco dei morosi. Preliminarmente e' opportuno precisare che la legge n. 220/2012 ha previsto, a carico del creditore che voglia intraprendere un'azione di recupero crediti nei confronti del Condominio, l'obbligo di agire prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in un secondo momento, anche nei confronti degli altri condomini.
Si tratta del c.d. beneficio di escussione, previsto dal nuovo art. 63 disp. att. c.c. a favore dei condomini 'virtuosi', cioe' in regola con i pagamenti.
Strettamente legato a tale beneficio e' l'obbligo dell'amministratore - anch'esso previsto dall'art. 63 - di fornire ai creditori che lo interpellino i dati relativi ai morosi, a cui rivolgersi in prima battuta per il pagamento del credito.
Per meglio dire, l'art. 63 comma 1, delle disp. att. c.c., prescrive che l'amministratore e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi; il comma 2 della stessa disposizione ammette i creditori ad agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti dopo la preventiva infruttuosa escussione dei morosi.
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