Il decreto legislativo n. 8/2016 ha dato il via alla depenalizzazione di molteplici fattispecie di reato, tra le quali l'art. 726 c.p. che sanziona gli atti contrari alla pubblica decenza. La condotta, benchè non costituisca pia'¹ un reato, e' comunque vietata e sanzionabile. Vediamo di fare chiarezza.
=> Utilizzo atipico del terrazzo condominiale. Si puo' predere il sole nudi?
L'inviolabilita' del domicilio.L'art. 14 della Costituzione sancisce che il domicilio e' inviolabile. Il domicilio, infatti, «rappresenta la proiezione spaziale della liberta' personale» . In ragione di cio', beneficia delle stesse garanzie dettate per la liberta' personale.
Ne consegue che, all'interno della propria abitazione, si sia liberi di comportarsi come si desidera; quindi e'perfettamente lecito aggirarsi in casa senza vestiti.
Esistono tuttavia dei limiti, allorchè dall'esterno sia agevole vedere quel che accade all'interno.
Infatti, secondo la Cassazione, «la tutela del domicilio e' limitata a cio' che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei» (Cass. 44156/2008).
=> Installazione telo verde per la privacy: apposizione del vicino legittima
La nudita' in casa e in spiaggia. La societa' ormai si e' evoluta e la percezione del pudore e' assai mutata.
Nonostante cio', la nudita' in luogo pubblico resta idonea a provocare turbamento nella comunita' .
La giurisprudenza sul punto e' costante e considera lecita la condotta di chi accede ai cosiddetti campi nudisti, in quanto si tratta di una scelta effettuata da soggetti consenzienti.
Al contrario, la nudita' non e' tollerata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove e' percepibile da tutti, compresi bambini e adulti non consenzienti (Cass. 28990/2012). Il nudo balneare, dunque, e' ammissibile solo alle condizioni di cui sopra.
La legge ovviamente non puo' ingerirsi nella sfera privata dei cittadini e, pertanto, non sussiste alcun divieto di aggirarsi in casa propria in completa liberta' . Tuttavia, in talune circostanze, si rende necessario un bilanciamento degli interessi.
Infatti, qualora la liberta' di un soggetto comprima quella di un altro, occorre raggiungere un contemperamento.
Cosa'¬ se da una parte non si puo' vietare la nudita' in casa, dall'altra sono sanzionabilile condotte contrarie alla pubblica decenza.
=> Pia'¹ tutelata la privacy del frontista: interviene la Corte costituzionale
Luogo esposto al pubblico. In virta'¹ di quanto sono esposto, emerge chiaramente come il confine tra un comportamento lecito ed uno illecito sia il luogo in cui ci si mostra nudi.
La norma sanziona unicamente le condotte tenute in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico. La propria abitazione e' un luogo di privata dimora.
Tuttavia se l'esposizione delle finestre o la posizione del giardino sono tali da rendere agevolmente visibile ad un osservatore esterno cio' che accade, muta la qualificazione del luogo.
In altre parole, si integra la fattispecie di cui all'art. 726 c.p., se chiunque passando per strada o affacciandosi dalla finestra possa vedere la nudita' altrui.
Atti contrari alla pubblica decenza: depenalizzazione del reato e conseguenze. Tutto cio' premesso, vediamo cosa rischia chi espone la propria nudita' .
Originariamente l'art. 726 c.p. costituiva reato; a seguito della depenalizzazione, la condotta rientra in un illecito amministrativo ed e' punita con una sanzione da 5 mila a 10 mila euro.
In buona sostanza, la sanzione penale e' stata sostituita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Al di fuori di quanto previsto dall'art. 726 c.p., per completezza espositiva, si ricorda che la legge delega di riforma del sistema sanzionatorio (legge 67/2014) ha introdotto illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili, a cui segue ilrisarcimento del danno alla persona offesa(d. lgs. 7/2016).
Quest'ultima, dunque, nei casi previsti dalla legge, avra' titolo per ricorrere al giudice civile ed ottenere il ristoro del patimento subito.
=> Privacy e garante: trattamento di dati in ambito condominiale
Autorita' competente ad irrogare la sanzione. Tornando alla fattispecie di cui all'art. 726 c.p., il procedimento per l'applicazione della sanzione e' quello previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Inoltre, il d. lgs. 8/20216 che ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie, all'art. 7 indica minuziosamente le autorita' competenti:
«Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e' competente l'autorita' individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni di cui all'articolo 2, e' competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative: a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; c) l'autorita' comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3».
In conclusione, quindi, il caso oggetto di scrutinio, essendo contemplato all'art. 2 del d. lgs. 8/2016, e' di competenza del prefetto.
Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). Preme sottolineare che quanto sopra esposto vale limitatamente alla circostanza in cui l'interno dell'abitazione sia visibile dall'esterno, ad esempio perchè le finestre sono aperte e non ci sono tende.
Per contro, se e' il vicino a spiare dentro l'abitazione altrui, la questione si capovolge. L'art. 615 bis c.p. sanziona chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. (abitazione, pertinenze, dimora).La disposizione tutela la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa solo nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall'esterno.
Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in un luogo di privata dimora, puo' essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non puo' lamentare la lesione della privacy (Cass. 40577/2008).
Conclusioni. Il domicilio beneficia delle stesse garanzie dettate per la liberta' personale.
Ciascuno, infatti, puo' comportarsi come meglio ritiene; anche girando per casa senza vestiti. La nudita' non e' sanzionata in sè e per sè,ma solo qualora dall'esterno sia agevole vedere quel che accade all'interno.
Mostrarsi in un luogo esposto al pubblico senza veli e' una condotta ritenuta invereconda, in quanto l'esposizione a nudo dei genitali contraddice il decoro; inoltre e' sconveniente in senso morale, giacchè si pone in contrasto con le pia'¹ elementari regole del garbo e della costumatezza (Cass. 14267/1978).
In definitiva, e' perfettamente lecito aggirarsi per casa nudi, purchè i vicini (o un qualunque osservatore esterno) non possano vederlo.
=> La telecamera sul balcone senza il via del condominio
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona