Sempre pia'¹ spesso di giungono quesiti e lamentale in merito alle corrette modalita' di consultazione dei registri condominiali.
Siccome la norma che regolamenta questo diritto di accesso, se letta distrattamente, puo' creare qualche equivoco e' utile illustrare come dev'essere applicata in termini strettamente pratici.
=> Prendere visione della documentazione condominiale, entro quanto tempo e' possibile.
L'articolo di riferimento e' il 1129 del codice civile e pia'¹ nello specifico il suo secondo comma che sull'argomento recita:
'Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo d
'Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica [...] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata'.
Prima di entrare nel merito e' utile ricordare che i registri cui si fa riferimento sono:
a) il registro di contabilita' ;
b) il registro di anagrafe condominiale;
c) il registro dei verbali e dell'allegato regolamento condominiale;
e) il registro di nomina e revoca degli amministratori dell'edificio.
I documenti giustificativi (le fatture, per intenderci) possono essere visionate dai condo'mini (e dai conduttori) in qualunque momento e previa richiesta all'amministratore, ma non v'e' obbligo per quest'ultimo di mettere a disposizione come i registri (art. 1130-bis c.c.).
Torniamo all'argomento che ci interessa.
=> I registri condominiali dopo l'entrata in vigore della 'riforma': che cosa cambiera' per condomini ed amministratori?
Al momento dell'accettazione dell'incarico e ad ogni suo rinnovo l'amministratore indica:
a) il luogo in cui si trovano i registri;
b) i giorni e le ore in cui ogni interessato puo' prendere visione.
Si badi: cio' che spesso sfugge e' un elemento fondamentale ossia che gli interessati possono prendere visione previa richiesta all'amministratore.
Un esempio pratico puo' chiarire ulteriormente questo aspetto. Si suppongo che l'amministratore abbia comunicato che i registri sono tenuti presso il suo studio e qui consultabili ogni venerda'¬ dalle 16 alle 19. Cio' non vuol dire che i condo'mini possono presentarsi ogni venerda'¬ senza dare preavviso, ma devono comunque chiedere un appuntamento per esercitare il loro diritto.
In relazione al giorno ed alle ore puo' anche accadere che l'amministratore specifichi che i registri sono consultabili ogni primo venerda'¬ del mese, oppure ancora che la consultazione e' possibile il primo e l'ultimo venerda'¬ del mese o un altro giorno.
In buona sostanza la scelta della periodicita' e' rimessa alla discrezionalita' dell'amministratore, nel limite, aggiungiamo noi, della sua compatibilita' con l'esercizio del diritto da parte dei condo'mini. E' evidentemente elusivo del disposto normativo consentire la visione la domenica dalle 22 alle 24.
Al pari di questi aspetti, chiaramente l'amministratore dovra' favorire il pia'¹ rapido esercizio del diritto di consultazione evitando di fissare appuntamenti oltre modo lontani con il solo intento di scoraggiare questa possibilita' .
Ricordiamo che anche in presenza di un sito internet condominiale, che contenga questi documenti, l'amministratore e' comunque tenuto ad indicare quanto specificato dall'art. 1129, secondo comma, c.c.
=> Sito internet condominiale, le responsabilita' dell'amministratore