“La configurabilita' del reato di furto aggravato di energia elettrica non richiede la prova della manomissione del contatore, assumendo rilievo la sola circostanza che all'atto del controllo vi sia l'indebita fruizione di energia, con conseguente elusione degli importi non pagati, perchè non registrati.
Nè ha rilievo l'eventuale manomissione commessa dai precedenti detentori dell'immobile, posto che quel che rileva e' l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione, e non che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi.
Trattasi, invero, di circostanza che ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59, comma 2 c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorchè sconosciuta o ignorata per colpa”
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I fatti. Una signora e' stata indagata per essersi allacciata direttamente alla rete elettrica e per averne goduto, senza il pagamento di alcun corrispettivo; il fatto veniva accertato il 14.05.2009.
Con sentenza del 14.10.2014 il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede, condannandola alla pena di un anno di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con esecuzione della pena sospesa.