In Italia e' oramai noto il divieto di fumo che vige nei locali chiusi, ad eccezione di apposite sale fumatori, nonchè di luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico (per esempio: una scuola, un cinema).La legge che disciplina tale divieto, e' la c.d. legge Sirchia .
E per quanto riguarda gli spazi condominiali? Si puo' fumare nelle scale, nel giardino o nel garage? Come noto, le aree condominiali sono in comunione e ciascuno ha il diritto di usufruirne liberamente.
La norma di riferimento e' l'art. 1102 c.c. (dettata in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio stante il richiamo fattone dall'art. 1139 c.c.), la quale consente al condominio di servirsi della cosa comune, «purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Vediamo quindi di seguito tutte le differenti possibilita' che possono portare o meno il fumatore ad avere una multa.
=> E' lecito fumare nelle scale e nei pianerottoli del condominio?
Vietato fumare negli androni, pianerottoli, sulle scale, negli ascensori e nelle sale riunioni condominiali.
Queste le prescrizioni dettate dalla legge suindicata, chiarita, nell'occasione, da una lettera del Ministero della salute inviata all'Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali), in risposta a un suo quesito sull'applicazione del divieto nei condo'mini.
Infatti, gli spazi sopra citati,sono stati ritenuti non equiparabili a un'abitazione privata, poichè frequentati sia da condo'mini sia da altri soggetti (postini, addetti alla manutenzione degli impianti, portiere) che vi svolgono la propria attivita' lavorativa e alle quali dev'essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge antifumo.Per tali ragioni, proprio come per gli ambienti di lavoro, il Ministero della Salute ha definito che il fumo che viene rilasciato in ambienti condominiali va catalogato come fumo passivo e per questo motivo, gli abitanti del condominio vanno tutelati.
Tale normativa, e' infatti predisposta a tutela il diritto alla salute ex art. 32 Cost., quale fondamentale diritto indisponibile dell'individuo ed interesse generale della collettivita' , e in particolar modo la tutela della salute dei non fumatori.
=> Il mio balcone non e' un posacenere.
Alla luce della disciplina legislativa indicata, a chi spetta quindi vigilare in caso di violazione delle prescrizioni normative?
La responsabilita' , quanto alla vigilanza sull'osservazione del divieto, e' rimessa agli amministratori di condominio che dovranno predisporre e apporre la necessaria segnaletica secondo quanto indicato dall'art. 22 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.
In caso di inosservanza degli obblighi a suo carico l'amministratore puo' essere addirittura ritenuto personalmente responsabile e sanzionato, accollandosi il pagamento di sanzioni pecuniarie cosa'¬ come disposto dalla legge n. 3 del 16.01.2003.
Anche i condo'mini possono vigilare in partnership con l'Amministratore del Condominio ed eseguire richiami verbali. Infatti, per il Ministero resta comunque libera la facolta' da parte di condo'mini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorita' competenti all'accertamento e alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.
Quali sono quindi i luoghi in cui e' possibile invece fumare, non incorrendo in sanzioni (salvo il possibile fastidio arrecabile ai vicini)?
Sicuramente la liberta' dei fumatori e' piena nelle loro abitazioni,nonchè all'interno della proprieta' individuale, tra cui terrazze e balconi, anche se la giurisprudenza e' intervenuta per disciplinare alcune conseguenze di tale comportamento al ricorrere di particolari ipotesi.
Ad esempio, se a fumare non e' una sola persona, ma un gruppo di individui, seppur limitato, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'immissione molesta di fumo di sigaretta. Con la sentenza n. 7875 del 2009, e' stato riconosciuto un risarcimento del danno al proprietario di un'abitazione posta al primo piano del condominio, danneggiato dal fumo passivo che proveniva dal bar posto a piano terra superando la normale tollerabilita' .
Infine,particolare attenzione deve essere inoltre posta ai mozziconi delle sigarette, in quanto lanciarli dal balcone puo' integrare la fattispecie di getto pericoloso di cose, contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. e punita con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro .
=> Imposizione di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle norme contenute nell'accordo regolamentare
[1] Legge n. 3/2003, art. 51.