Il Garante della Privacy e' intervenuto a disciplinare il fenomeno a causa della grande diffusione dei droni e dell'uso poco accorto fattone dagli amatori.Basti pensare che in un popoloso palazzo di un quartiere di Napoli, e' stato fatto volare un drone in condominio ad altezza terrazzo.Vediamo cosa prevede la normativa in questi casi.
=> La riservatezza in condominio
Le tipologie di droni. I droni sono definiti dall'art. 743 del Codice della Navigazione come mezzi aerei a pilotaggio remoto. Com'e' noto, ne esistono di varie tipologie e dimensioni; a seconda del peso e del potenziale livello di pericolosita' cambiano le norme da applicare.
In particolare, l'art. 1 del regolamento ENAC n. 2 del 16 luglio 2015 e successive modificazioni (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) distingue i mezzi aerei condotti a distanza in: S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) [2] ed in aeromodelli [3] .
In estrema sintesi, puo' dirsi che iS.A.P.R. siano utilizzati a scopo professionale, mentre gli aeromodelli vengano impiegati a fini ricreativi.
Quindi, se l'uso del dispositivo ha una finalita' professionale, e' necessario dotarsi di un'apposita autorizzazione, nonchè dell'assicurazione verso terzi [4] .
Per l'impiego hobbystico, invece, quindi per gli aeromodelli, non trova applicazione la disciplina del Codice della Navigazione nè e' richiesta l'autorizzazione dell'ENAC o l'obbligo assicurativo.
Droni: fotografie e videoriprese. Il successo dei droni dipende dalla possibilita' che questi mezzi offrono di effettuare video e foto da prospettive uniche.
L'aeromodello, infatti, monta una o piu' videocamere attraverso le quali il pilota puo' godere della medesima visuale che ha il drone.
Va da sè che un uso poco accorto di questo strumento potrebbe portare a compiere violazioni di legge.
Un drone di dimensioni ridotte e particolarmente silenzioso potrebbe passare inosservato mentre capta immagini provenienti da luoghi di privata dimora o intercetta conversazioni.
L'intervento del Garante della Privacy. Per le ragioni sopra esposte, recentemente e' intervenuta l'Autorita' garante per la Privacy, la quale ha diffuso un'infografica sul corretto uso dei droni, in particolar modo per quelli impiegati a fini ricreativi, che sono i piu' diffusi e potenzialmente i piu' pericolosi per la riservatezza delle persone.
In particolare, il garante sottolinea che quando si fa volare un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico, come i parchi, le strade, le spiagge, bisogna evitare di invadere gli spazi personali e l'intimita' delle persone.Qualora si condividano sui social network le riprese effettuate, nel caso in cui siano riprese altre persone, e' necessario il loro consenso alla pubblicazione.
Tale consenso non e' richiesto solo se, per la distanza, i visi dei soggetti ripresi non sono riconoscibili.
Inoltre, occorre evitare di diffondere immagini che contengano dati sensibili, come indirizzi, targhe di autoet cetera. Infine,non si devono effettuare riprese in zone private, come i giardini altrui.
=> Condominio e riservatezza: il Garante della privacy individua le regole.
Captazione di conversazioni. Un aeromodello potrebbe captare dei dialoghi, ebbene eventuali frammenti di conversazione registrati accidentalmente non possono essere utilizzati se rendono riconoscibile il contesto, i discorsi e le persone coinvolte.
Secondo il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) i droni devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default, in buona sostanza devono essere configurati per raccogliere il minor numero possibile di dati sensibili.Si ricorda che registrare una conversazione a cui si partecipa non costituisce reato, infatti, ciascun partecipante ad essa, si tratti di una riunione di condominio o di un colloquio tra amici , accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).
Per contro, e' illecito divulgare il file audio a soggetti terzi, che non abbiano partecipato al dialogo.
In questo caso, infatti, si commette un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Parimenti, commette reato il soggetto che, non essendo presente, registri di nascosto, ad esempio tramite un drone.
Una simile condotta integra i delitti di cui agli artt. 617 c.p. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 617 bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) che prevedono la reclusione sino a quattro anni.
Rispettare il prossimo. La presenza di un drone, che effettua riprese, crea la spiacevole sensazione di sentirsi osservati. Pertanto, e' buona norma non invadere la sfera personale altrui.
Cosa'¬ se si vuole impiegare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino, e' consigliabile avvisare i vicini, i quali giustamente hanno diritto di non apparire nelle riprese.
Inoltre, il pilota del drone deve essere sempre visibile e riconoscibile, per evitare di destare sospetti o creare allarme nel prossimo.
Riprese sul fondo altrui. Un drone puo' volare sulle proprieta' private altrui. Si ricorda che l'art. 14 della Costituzione definisce il domicilio come inviolabile. Il domicilio, infatti, «rappresenta la proiezione spaziale della liberta' personale». In ragione di cio', beneficia delle stesse garanzie dettate per la liberta' personale.
Pertanto, quando si effettuano registrazioni tramite aeromodelli, occorre evitare di recare molestia ai vicini, riprendendo spazi altrui (ad esempio, una strada privata o un giardino).
Ai sensi dell'art. 833 c.c., infatti, si considerano illeciti gli atti posti in essere al solo fine di nuocere o molestare il prossimo (il cosiddetto 'divieto di atti emulativi').
Le conseguenze possono essere anche penalistiche, allorchè la condotta tenuta integri il reato di 'interferenze illecite nella vita privata' (art. 615 bis c.p.).
=> Le telecamere che ledono la riservatezza vanno rimosse anche se non funzionano o hanno una pessima risoluzione
La disposizione tutela la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa solo nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall'esterno.
Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in un luogo di privata dimora, puo' essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non puo' lamentare la lesione della privacy (Cass. 40577/2008).
Il delitto, infatti, si verifica quando si realizza una violazione di domicilio con strumenti di ripresa e quando le notizie e/o immagini captate afferiscano alla vita privata [7] .
Droni in condominio. In condomino, anche nelle zone di proprieta' esclusiva, il volo, comprensivo di decollo e atterraggio, non puo' avvenire, in quanto trattasi di area popolata.
Il volo sulla terrazza del palazzo, sia essa di proprieta' esclusiva o comune (si pensi al lastrico solare o alla terrazza a livello) e' sempre vietato, in quanto trattandosi di uno stabile condominiale, si rientra certamente nel concetto di area popolata.
Tuttavia, se il mezzo e' utilizzato per motivi professionali, si puo' volare previo ottenimento dall'ENAC dell'autorizzazione per operazioni specializzate critiche . Infine, si ricorda che quando si effettua un volo, anche in area non popolata, deve esservi una distanza di almeno 5 km dall'aeroporto.
Per completezza, si precisa che le operazioni specializzate condotte da un dispositivo con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, purchè il modello abbia caratteristiche di inoffensivita' (art. 12).
Tuttavia permane, anche per questi droni, il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone.
=> Droni in condominio: ci si puo' esercitare sul proprio terrazzo?
Conclusioni. Ormai bisogna convivere con i droni, vista la loro pervasiva diffusione, tuttavia e' necessario rispettare poche regole essenziali per una civile convivenza.
In particolare, in caso di droni utilizzati a fini ricreativi e dotati di mezzi di ripresa, occorre agire in modo prudente per evitare di ledere la privacy altrui.
Cosa'¬ e' certamente illecita la condotta di chi faccia volare un drone in condominio ad altezza terrazzo, com'e' recentemente accaduto in un popoloso palazzo di un quartiere di Napoli.
Il volo in aree popolate e' vietato, cosa'¬ com'e' illecita la ripresa di immagini in zone di privata dimora e la loro diffusione senza il consenso degli interessati.
=> Le riprese delle telecamere condominiali sono utilizzabili nel processo penale anche se violano la privacy
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
L'ultimo emendamento al Regolamento in commento risale al 24.03.2017, liberamente consultabile sul sito dell'ENAC https://www.enac.gov.it/
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