“Ho chiesto all'amministratore del condominio in cui vivo di dimostrare la ricorrenza dei requisiti di formazione periodica previsti dalla legge. Lui mi ha scritto autocertificandone l'esistenza, ma senza indicarmi alcun atto, attestato che di sa'¬ voglia riguardante i corsi frequentati.
E' regolare tutto cio'? Non avrebbe dovuto, all'atto del rinnovo dell'incarico, allegare tutto i documenti attestanti l'esistenza dei requisiti al preventivo?”.
Partiamo da quest'ultimo aspetto, ossia l'allegazione dei documenti attestanti i requisiti di onorabilita' /professionalita' al preventivo o comunque la comunicazione all'assemblea all'atto della nomina/conferma.
Sebbene sia (buona) prassi di molti amministratori operare in tal senso, la legge non prevede un espresso obbligo rispetto a tale adempimento. E' obbligatorio, ad esempio, comunicare luoghi i giorni utili per la visione dei registri condominiali, il dettaglio del compenso richiesto (art. 1129 c.c.), ma non i requisiti.
L'art. 71-bis disp. att. c.c. che elenca i requisiti di onorabilita' e professionalita' necessari (questi ultimi non servono per i cosa'¬ detti amministratori interni) per l'assunzione di incarichi di amministrazioni condominiale non specifica, infatti, che tali requisiti (meglio i documenti che li attestano) debbano essere oggetto di comunicazione; deve ritenersi, a parere di chi scrive, che la comunicazione divenga obbligatoria solamente ove richiesta da un condomino o prevista da delibere dell'assemblea o dal regolamento.
Quando all'oggetto della comunicazione, puo' certamente escludersi che la stessa possa sostanziarsi nella cosa'¬ detta autocertificazione, ove la stessa sia considerata non sufficiente dal destinatario della comunicazione medesima.
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Motivo?
La normativa riguardante l'autocertificazione e' dettata in relazione ai rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione (si veda d.p.r. n. 445/00) e non anche in relazione ai rapporti tra privati, ove cio' non sia considerato sufficiente dalle parti interessate.
Con particolare riguardo alla formazione iniziale e periodica, poi, l'assenza di pubblici registri consultabili rende difficile se non impossibile la possibilita' , per i condo'mini, di verificare la veridicita' dell'affermazione.
Deve, quindi, considerarsi inadempiente rispetto ad un proprio obbligo, l'amministratore che davanti alla richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti di formazione – nel caso del nostro lettore di formazione periodica – si limiti ad attestarli per il mezzo di un'autocertificazione non altrimenti verificabile.
Quali le conseguenze davanti ad all'inadempimento?
Sul punto non esistono precise risposte normative: in termini generali potrebbe considerarsi grave irregolarita' , la gestione di un condominio senza la ricorrenza dei presupposti di legge, ma il fatto che non si comunichi cio' che e' dovuto non e' per forza sintomo di assenza di tale documentazione e quindi dei requisiti.
Del pari dibattuta, in seno alla dottrina, e' la carenza dei requisiti di professionalita' in relazione alla validita' della delibera di nomina/conferma: le posizioni oscillano dalla nullita' alle semplice annullabilita' .
E' utile rammentare che i corsi devono essere conformi in ragione alla durata, ai contenuti ed ai formatori a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 140 del 2014.
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