E' da ritenersi illegittimo un'eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel proprio appartamento; il regolamento condominiale, difatti, non puo' comunque andare a ledere il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell'appartamento in proprieta' ai sensi dell'art. 1138 IV° comma c.c. e, dunque, di vivere con un animale da compagnia nell'ovvio rispetto delle regole di buon vicinato.
Ratio della norma.
La legge di riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha introdotto, all'articolo 1138 del Codice civile, il 5° comma, il quale prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». La norma recepisce i princa'¬pi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo, proprio con riferimento alla disposizione contenente il divieto di detenzione di animali negli spazi privati.
La riforma, infatti, si e' chiaramente espressa a favore degli animali
La riforma, infatti, si e' chiaramente espressa a favore degli animali in condominio sostituendo nel testo dell'articolo l'espressione animali da compagnia con quella di animali domestici. Ma il problema non e' stato completamente risolto, infatti anche la definizione di animale domestico non trova corrispondenza nei libri o nei trattati giuridici e, quindi, per comune sentire, anche il porcellino o la gallina potrebbero essere considerati tali e, quindi, detenuti legittimamente in condominio
Il regolamento di condominio. Niente animali con voto unanime.
Occorre distinguere l'ipotesi in cui la clausola sia contenuta in un regolamento assembleare da quella in cui essa faccia parte di un regolamento contrattuale. Al riguardo, si precisa che il regolamento di natura assembleare, in base all'articolo 1138, 4° comma, del Codice civile, approvato dall'assemblea dei condo'mini con il voto non della totalita' , ma solo della maggioranza dei proprietari, non puo' contenere clausole che limitino o pongano, comunque, menomazioni al diritto di proprieta' dei condo'mini.
Fra le clausole in questione devono ritenersi incluse quelle recanti il divieto di tenere negli appartamenti animali domestici, posto che tali disposizioni incidono, limitandola, sulla facolta' di godimento degli appartamenti. Pertanto, in base al principio di liberta' del singolo condomino di poter godere e disporre come meglio crede della proprieta' esclusiva, la detenzione degli animali domestici rientra nelle facolta' di godimento dell'immobile da parte del proprietario.
Dunque, il divieto non puo' essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti, ma solo in un regolamento di natura contrattuale, dal momento che solamente con il consenso unanime e' possibile limitare le facolta' comprese nel diritto di proprieta' .
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