“Il fido bancario ottenuto con verbali falsi prodotti dall'amministratore di condominio non legittima la banca ad ottenere la restituzione del capitale dal condominio”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Bologna con la sentenza n. 2441 del 6 luglio 2017 in merito alle responsabilita' dell'amministratore.
Si ringrazia l'Avvocati Davide Bicocchi per le gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
I fatti di causa. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Condominio X conveniva in giudizio la Banca Beta per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vergato con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.865,35 a fronte dell'apertura di una posizione di credito (fido bancario) da parte di Tizio (amministratore del Condominio).
A sostegno dell'opposizione, il Condominio X eccepiva che il fido era stato ottenuto, dall'allora amministratore del condomino a fronte dell'esibizione alla banca della copia di un verbale di assemblea contraffatto in cui Tizio (amministratore) aveva deliberatamente trascritto l'autorizzazione da parte dell'assemblea a richiedete un fido di Euro 3.000 00 presso la Banca beta.
Dunque, l'opponente condominio produceva copia di entrambe le delibere (quella contraffatta e l'originale) e copia delia denuncia querela posta nei confronti di Tizio.
Costituendosi in giudizio, la Banca beta contestava l'avversa domanda del Condominio ed chiedeva l'esclusione della responsabilita' per l'omessa verifica dell'autenticita' del documento.
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La natura giuridica delle deliberazioni condominiali, viene dalla dottrina e dalla giurisprudenza, individuata principalmente sulla base dell'oggetto della deliberazione stessa. Inequivocabile il legame mai totalmente confutato che vi e' tra, diritto reale esclusivo – condominio- manifestazione di volonta' dell'assemblea condominiale, caratterizzato dalla natura reale del suo presupposto.
Pertanto diremo che il verbale assembleare ha la funzione strumentale di rappresentare il procedimento formativo della volonta' assembleare.
Posto che la delibera costituisce un atto unilaterale e plurisoggettivo, la natura della delibera condominiale costituisce, procedendo da genere a specie, quello che e' chiamato un atto collegiale, diverso dai c.d. Atti collettivi.
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Responsabilita' civile dell'amministratore di condominio. Considerato che il rapporto condominio-amministratore giuridicamente e' un mandato con rappresentanza, puo' ipotizzarsi una responsabilita' dello stesso amministratore in forza degli artt. 1710 e 1218 c.c., ove si dimostri che il proprietario o un terzo abbia subito un danno per aver consultato un registro i cui processi verbali siano stati trascritti parzialmente o addirittura del tutto omessi.
Se invece trattasi di vero e proprio “falso”, si puo' proporre o una querela di falso nei confronti di chi ha redatto e sottoscritto il verbale oppure proporre l'impugnativa della delibera assembleare per nullita' assoluta.
Precedenti penali giurisprudenziali. In giurisprudenza di merito e' stato evidenziato che “nel caso in cui un amministratore condominiale, servendosi di un falso verbale, abbia ottenuto, per scopi propri, l'apertura di credito da una banca a favore del condominio, non si configura il reato di appropriazione indebita, ma solo il reato di truffa in quanto difetta in senso proprio l'elemento dell'impossessamento” (Tribunale Firenze, Sez.penale Sentenza 3 gennaio 2007, n. 3634).
Lo stesso principio e' stato richiamato dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato che “l'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identita' fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioe' titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno”. (Fattispecie in cui il soggetto agente, amministratore di un condominio, aveva ottenuto la disponibilita' di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta).
Secondo altra pronuncia di legittimita' non integra il delitto di falsita' in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), nè altre ipotesi di falso documentale, la condotta di colui che, in qualita' di amministratore di un condominio ed in rappresentanza di esso, produca, in sede di giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale, difforme dall'originale - per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso - non firmata e non autenticata e presentata come copia e non come originale, considerato che la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e non puo' acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformita' legalmente appostavi (Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 13 marzo 2012, n. 9608).
Su quest'ultimo punto e' importante evidenziare che l'art. 485 c.p. (falsita' in scrittura privata) e' stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 15.01.2016, n. 7 con decorrenza dal 06.02.2016.
Il ragionamento del Giudice di Pace di Bologna. A termine del procedimento penale, il condominio depositava in udienza la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna a carico dell'amministratore Tizio in cui era stata accertata la condotta oggetto del presente procedimento ovvero l'apertura di un conto corrente non autorizzata dall'assemblea.
Premesso cio', dunque, a parere del giudice, con la documentazione prodotta in giudizio si puo' affermare che il contratto di apertura di credito era stato stipulato da un falsus procurator in quanto l'amministratore del condominio era privo di poteri.
Difatti l'amministratore condominiale ha il potere di agire solo per l'esecuzione delle delibere condominiali; nel caso di specie, invece, e' stato accertato in sede penale che la delibera in base alla quale fu concesso il fido era stata contraffatta dall'amministratore il quale ha agito esorbitando dai propri poteri e dal vincolo di mandato.
A tal proposito, il giudice conclude che “in caso di contratto stipulato di falsus procurator, nessun effetto di detto contratto e' destinato a prodursi nella sfera giuridica del falso rappresentato in mancanza della sua ratifica, che nel caso di specie non e' intervenuta”.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Giudice di Pace di Bologna ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio.
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