La figura atipica del “coordinatore” di condominio puo' essere parificata a un vero e proprio amministratore in ragione della tipologia, mole e responsabilita' delle incombenze affidate, dal che, in tal caso, la nomina va effettuata nel rispetto dei presupposti e limiti di legge.
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La vicenda. La vertenza concerne l'impugnazione di una delibera ex art. 1137 c.c.con cui veniva decisa la revoca dell'amministratore e conferito l'incarico di “coordinatore”a uno dei condomini.
A quanto si evince dalla sentenza, i condomini attori avevano promosso l'impugnativa nei confronti degli altri due partecipanti la compagine condominiale,di cui uno era il designato “coordinatore”, chiedendo la nullita' e/o annullabilita' della delibera per assenza dei requisiti di cui all'art. 1129, comma 14 c.c., per violazione dell'art. 71bis disp. att. c.c. nonchè per abuso di potere della maggioranza.
Il designato “coordinatore” veniva dichiarato contumace, mentre si costituiva in giudizio l'altro condomino contestando, fra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo nel merito che la figura del “coordinatore” fosse da considerarsi ontologicamente differente dall'amministratore.
La sentenza. La singolare vicenda viene composta con l'annullamento della delibera (Trib. Padova, n. 12.3.2015).
Premesso che nel caso di specie non sussisteva l'obbligo di nominare un amministratore in quanto il condominio e' composto da cinque unita' abitative, il Giudice patavino rileva che, a prescindere dalla terminologia utilizzata nel verbale impugnato, l'incarico di “coordinatore” non differisce da quello di amministratore: “La figura atipica del coordinatore, secondo quanto si evince dalle incombenze assegnateli dall'assemblea, puo' essere giuridicamente ricondotta ad una vera e propria amministrazione del condominio; puo' rilevarsi che il “coordinatore” viene investito dall'assemblea di poteri ancorchè generici – che suggeriscono un reale subentro nelle attivita' gestionali del condominio (i.e. recupero documentazione dall'ex amministratore, convocazione di assemblea, verifica dei conti”.