Nei condominii in cui e' previsto il servizio di raccolta differenziata con bidoni comuni, si pone il problema delle sanzioni, spiccate contro la compagine, per errori nel conferimento dei rifiuti da parte di uno dei condo'mini.
E' noto che, ad esempio, il bidone per la raccolta della frazione organica sia unico, ma che al suo interno vengano conferiti i rifiuti organici di tutti i condo'mini.
Accade, poi, ad esempio, che per errore, uno dei condo'mini non esegua correttamente la differenziazione del conferimento dei rifiuti e inserisca nel sacchetto della frazione organica un rifiuto che, invece, deve essere portato in discarica.
A seguito di un controllo ci si avvede del problema e viene elevata una contravvenzione da parte degli organi preposti. La sanzione, in mancanza di elementi univoci che possano ricondurre la violazione ad una specifica persona, viene elevata contro il condominio.
Posizione bidoni per la raccolta differenziata e decisioni in merito
In questi casi sono due i quesiti che e' necessario affrontare:
a) che cosa deve fare l'amministratore di condominio che si vede notificato il verbale?
b) come ripartire la spesa della sanzione in assenza di assunzione di responsabilita' ?
Partiamo dalla contestabilita' del verbale di violazione delle norme. La legge (art. 1131, terzo comma, c.c.) specifica che quando l'amministratore si vede notificato un provvedimento amministrativo (il verbale di accertamento della violazione lo e') esorbitante dalle sue attribuzioni 'e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini'. Non darne notizia all'assemblea puo' portare alla revoca giudiziale ed al risarcimento del danno.
Rientra nelle attribuzioni dell'amministratore disciplinare l'uso delle cose comuni? Certamente, ma l'immissione in un sacchetto di rifiuti che dovevano essere contenuti in altro, non pare questione ricadente tra le prerogative dell'amministratore. La certezza della violazione, ad avviso dello scrivente, esime dall'obbligo di convocare l'assemblea per decidere su eventuali ricorsi. Deve trattarsi, tuttavia, di situazione palese ed incontestabile.
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Passiamo ad esaminare la questione inerente la ripartizione della spesa della sanzione. In questi casi le alternative sono due:
a) il condomino che ha violato la norma si assume la responsabilita' ;
b) il condomino non e' chiaramente identificabile.
Nella prima circostanza, e' evidente, il pagamento dovra' essere corrisposto da chi ha violato la norma assumendosene la responsabilita' .
Nella seconda ipotesi, invece, almeno in via provvisoria - e cioe' salvo decisioni su azioni volte ad ottenere condanna del responsabile - la sanzione dovra' essere suddivisa tra tutti i condo'mini - in mancanza di differenti indicazioni del regolamento - sulla base dei millesimi di proprieta' .
Non esiste una specifica indicazione di legge che consenta di concludere in tal senso, ma la conclusione e' desunta dal fatto che quello della suddivisione per millesimi di proprieta' rappresenta il criterio principe della ripartizione dei costi condominiali che incontra deroghe solamente in altre ben specifiche disposizioni di legge o comunque nella unanime volonta' dei condo'mini.
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