Il Decreto del “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto in materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo nuove regole volte a disciplinare la fase dell'esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell'Agente della Riscossione (Equitalia e affini)anche in tema di pignoramenti immobiliari.
L'articolo 76 del D.P.R. 602/1973 e' stato cosa'¬ modificato disponendo, tra l'altro, che “ferma la facolta' d'intervento ex art. 499 c.p.c. , l'agente della riscossione … puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”.
Orbene, il novellato articolo e' stato per la prima volta applicato in sede giurisdizionale (Tribunale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016) ordinaria, sa'¬ da impedire all'Agente di Riscossione di pignorare l'abitazione di proprieta' di un contribuente moroso.
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Il fatto. Tizio, in quanto debitore della societa' Beta, ha subito il pignoramento del proprio immobile. Alla procedura esecutiva e' intervenuto anche la Societa' Riscossione Sicilia (equivalente Equitalia per la realta' isolana) per un credito di circa settantamila euro.
La societa' Beta ha poi depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio. A questo punto, l'agente di riscossione ha chiesto al giudice di continuare il procedimento con la vendita all'asta dell'immobile in funzione del solo credito erariale da questi gestito.