“Tarsu ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che per l'emergenza rifiuti, indipendentemente dalla responsabilita' o meno dell'amministrazione comunale, subiscono un disservizio 'grave e protratto' nella raccolta dei rifiuti tale da aver fatto scattare l'allarme sanitario” . Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 27 settembre 2017 n. 22531 in merito all'emergenza rifiuti in Campania.
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La questione. La commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, aveva ritenuto legittimo l'avviso di pagamento Tarsu 2008, per conto del Comune di Napoli, nei confronti di un Hotel.
In particolare, la commissione tributaria regionale, aveva ritenuto che l'applicazione regolamentare da parte del Comune di una tariffa Tarsu diversificata tra stabili alberghieri e case di civile abitazione fosse legittima ex articolo 65 d.lgs. 507/93, stante la maggior produttivita' di rifiuti dei primi rispetto alle seconde; inoltre, a parere della CTR, non sussisteva il presupposto ex articolo 59 d.lgs. 507/93 per la riduzione dell'imposta a causa delle note disfunzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nella citta' di Napoli, dovendosi in proposito escludere ogni responsabilita' del Comune. Avverso tale decisione, l'Hotel beta ha proposto ricorso in Cassazione.
La TARSU e il principio dell'Unione Europea del “chi inquina paga”. In tema di TARSU la disciplina contenuta nel d.lgs 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario 'chi inquina paga', sia perchè e' consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. (Cass. 2202/11).
Sicchè, in definitiva, 'il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non e', di per sè, contrario al principio 'chi inquina paga' recepito dall'art. 11 della direttiva 75/ 442.
Il limite posto dalla Corte di Giustizia alla discrezionalita' delle autorita' nazionali costituisce attuazione del principio di proporzionalita' , largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, secondo il quale non sono ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria.
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La differenziazione tra alberghi e case di civile abitazione. In argomento si osserva chein tema di TARSU e' legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.
Infatti, la maggiore capacita' produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n 22.
Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attivita' , il quale puo' eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalita' dell'ente impositore' (Cass.nn.4797/14, 8336/15, 913/16).
Dunque, in tale ipotesi, non e' configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralita' indistinta, anche se determinabile 'ex post', di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (Cass. n. 7044/14; Cass. 22804/06).
La riduzione dell'imposta del 40 %. L'art. 59 co. 2 del D.lgs. n. 507 del 1993 prevede che “nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal pia'¹ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”. Il quarto comma, invece, evidenzia che se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta il tributo e' dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2' (cioe' in misura non superiore al 40% della, tariffa).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella vicenda in esame la commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, aveva escluso il diritto della societa' contribuente (Hotel beta) alla riduzione tariffaria per questa ragione: 'in ordine al disservizio del servizio pubblico di raccolta, e' stato da numerose pronunce di commissioni tributarie esclusa ogni responsabilita' del Comune di Napoli”. Ebbene, secondo i giudici di legittimita' questo ragionamento e' errato in quanto basato su un elemento non previsto dalla fattispecie di riduzione: la responsabilita' dell'amministrazione comunale.
Su tale aspetto la riduzione e' prevista dalla legge per il fatto obiettivo che il servizio istituito non vengia poi erogato secondo le prescritte modalita' .
Difatti, a parere della Suprema Corte, la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale 'sanzione' per l'amministrazione comunale inadempiente; bensa'¬ al diverso fine di ripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformita' dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generai del servizio nell'area municipale, ancorchè significativamente alterato.
Per questi motivi, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual e' quella qui lamentata dalla societa' contribuente), la legge (art. 59 co. 6 D.lgs 507/1993) attribuisce all'utente - in presenza di una accertata emergenza sanitaria - la facolta' di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata; e tuttavia 'fermo restando il disposto del comma 4', cioe' il diritto alla riduzione.
In conclusione, nonostante la notorieta' dell'emergenza rifiuti che ha colpito la citta' di Napoli, e' stato disapplicato il regolamento del Comune che aveva la responsabilita' generale sulla nettezza urbana.
Quindi, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha accolto l'opposizione e cassato la sentenza con rinvio ad altra Commissione Territoriale che dovra' uniformarsi ai principi di diritto espressi in sentenza.