La vicenda. Un'assemblea di condominio decide l'eliminazione di due canne fumarie poste a servizio di un appartamento, ratificando in tal modo l'operato dell'amministratore che aveva fatto turare le falle dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ponendo la spesa di circa millecinquecento euro a carico del proprietario esclusivo.
Il proprietario dell'appartamento provvisto di tali canne fumarie impugna tale delibera ed il tribunale ha disposto l'annullamento per la parte concernente l'addebito a suo carico del costo necessario per la loro eliminazione.
Il condominio impugna la sentenza di primo grado e la Corte d'appello, riformando tale decisione, ha confermato la piena validita' della delibera assembleare che aveva disposto la chiusura delle canne fumarie.
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La sentenza della Corte d'appello. La Corte d'appello, nell'esaminare la vicenda in questione, ha sinteticamente giustificato la decisone nel seguente modo ' L'assenza di elementi che possano testimoniare l'installazione da parte del condo'mino delle canne fumarie in oggetto, risulta irrilevante, in quanto l'esclusiva proprieta' di quest'ultime prescinde totalmente dalla personale installazione, cio' che rileva e' la circostanza non contestata che le canne fumarie erano unicamente al servizio dell'appartamento di proprieta' del condo'mino'.
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La sentenza della Cassazione. Il condomino ricorre in Cassazione ritenendo che la delibera assembleare nel caso di specie aveva palesemente travalicato i poteri che le erano propri incidendo sulla sua sfera giuridica soggettiva ed addebitandogli una responsabilita' aquiliana scaturente dal pericolo che costituivano le canne fumarie in questione.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del condomino proprietario delle canne fumarie potenzialmente lesive per il condominio ha ribadito i seguenti aspetti:
'a)all'assemblea condominiale, come correttamente evidenziato in primo grado dal Tribunale, non e' consentito accertare fattispecie di responsabilita' in capo al singolo condomino, vertendosi al di fuori delle attribuzioni legali assegnate al meccanismo deliberativo in parola;
b)la Cassazione ha gia' avuto modo di chiarire che e' affetta da nullita' (la quale puo' essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorche' abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condo'mini, modifichino i criteri legali ( art. 1123 c.c.) o il regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune; cio', perchè eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua proprieta' , possono conseguire soltanto da una convenzione in cui egli aderisca'. (Corte di Cassazione, sez. civ. II, ord. 31.1.2018 n. 2415).
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In sintesi l'assemblea non poteva decidere, in virtu' di un'ipotetica responsabilita' extracontrattuale gravante sul condo'mino proprietario esclusivo delle canne fumarie, di porre a suo carico le spese relative alla chiusure delle canne fumarie decise dal condominio in seguito all'intervento dei vigili del fuoco, una delibera di tal tipo viola non solo i criteri legali di ripartizione delle spese previsti dall'art. 1123 c.c. ma esorbita, soprattutto dalle attribuzioni proprie dell'organo assembleare.
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Alla luce di tale ricostruzione la Cassazione ha accolto il ricorso del condo'mino proprietario delle canne fumarie disponendo il rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.