L'ecobonus sui lavori condominiali puo' essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.
=> Ecobonus in condominio anche per gli incapienti. Cessione della detrazione anche a banche
Il chiarimento arriva il 28 agosto 2017 ed e' stato pubblicato il nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (n. 165110/2017) che sostituisce quello dello scorso 8 giugno a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4-bis del decreto legge 50/2017 convertito nella legge 96/2017.
Preliminarmente e' opportuno precisare chela legge di bilancio 2017 ha previsto che i condo'mini beneficiari della detrazione d'imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Premesso quanto esposto, adesso gli incapienti (beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area) possono cedere il credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali a banche e intermediari finanziari.
Una possibilita' riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perchè l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.
E' la principale indicazione contenuta nel nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017 n. 165110 che sostituisce quello dell'8 giugno 2017 n. 108577, a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva.
=> Ecobonus e cessione del credito.
=> Ecobonus in condominio. Pubblicate le regole per avere la detrazione
Link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+ecobonus+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165110_del_28082017.pdf