La revisione del sistema sanzionatorio tributario incide anche sulle “ipocatastali” e sulle imposte di successione prevedendo un generale “limatura” delle sanzioni per le violazioni più ricorrenti.
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Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 attuativo della “Delega fiscale” (legge 11 marzo 2014 n. 23) non ha dimenticato il lifting per le sanzioni in materia di imposte catastali, ipotecariee sulle successioni intervenendo chirurgicamente con un solo articolo sul Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
Le (poche) novità interessano, quindi, perlopiù coloro che richiedono la registrazione o le altre formalità relative alla trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite in pubblici registri immobiliari in conseguenza di atti di compravendita, successione, donazione, iscrizioni ipotecarie o di costituzione di diritti reali provvedendo (tramite modello F23 o in alternativa dal 2011 il modello F24) al versamento delle imposte per conto dei soggetti effettivamente “incisi” dal tributo nel cui interesse è richiesta la formalità (e il rimborso delle somme eventualmente anticipate).
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A differenza dell'intervento in materia di imposta di registro il legislatore in ambito ipocatastale si è limitato soltanto ad una rimodulazione delle sanzioni (tendenzialmente al “ribasso”) previste per le diverse ipotesi di omessa trascrizione degli atti soggetti ad imposta. Le disposizioni finora in vigore prevedevano la sola sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta catastale nei casi di omessa richiesta trascrizione o di annotazioni obbligatorie. I termini per procedere alle trascrizioni è di 30 giorni decorrenti dalla data dell'atto (del deposito per quelli formati all'estero) o da quella del provvedimento o della pubblicazione nell'ipotesi di annotazioni. Termini più lunghi sono previsti, come noto, nel caso in cui la trascrizione abbia ad oggetto una successione (60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione).
Con l'aggiunta di un periodo al comma 1, dell'articolo 9 Decreto Legislativo 347/90, nei casi in cui la <<richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento percento dell'ammontare delle imposte dovute>>. Insomma, un lieve ritardo nelle richieste di trascrizione o di annotazioni obbligatorie comporterà l'applicazione di sanzioni dimezzate rispetto al passato.
Il decreto di riforma delle sanzioni interviene anche sul comma 2 dell'articolo 9 citato, non solo adeguando i vecchi importi delle sanzioni ancora espresse in lire ma prevedendo anche una sanzione ridotta, in misura fissa, nei casi di tardiva trascrizione o annotazione (nelle ipotesi di imposta fissa, non dovuta oppure già versata) contenute entro i 30 giorni.
Per quanto concerne l'adeguamento dei vecchi importi delle sanzioni espresse ancora in lire il legislatore ha semplicemente optato per l'arrotondamento (per difetto) degli importi (quelle stabilite in duecentomila lire sono state portate a cento euro e la misura massima di quattro milioni di lire a duemila euro) mentre per quanto riguarda le ipotesi di tardiva trascrizione o annotazione (nei casi di imposta fissa, non dovuta oppure già versata) la sanzione è stata stabilita, se il ritardo non supera i 30 giorni, in misura fissa pari a 50 euro (in precedenza era da 103 euro a 2.065). Per effetto della conversione in euro “a cifra tonda” degli importi delle sanzioni ancora espresse in lire, nei casi di omessa trascrizione con imposta già versata nei termini, non dovuta o fissa, effettuata oltre i 30 giorni dalla scadenza originaria la nuova disposizione prevede, quindi, una sanzione da un minimo dii 100 euro ad un massimo di 2000.
Come per l'imposta di registro e per altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, anche nei casi suesposti è possibile fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, del D. Lgs. n. 472/97), sebbene quest'ultimo faccia generalmente riferimento ai casi di <<dichiarazione>> ben diversi dagli adempimenti previsti in materia ipocatastale dal Decreto Legislativo n. 347/90. Si ricorderà in proposito che già a suo tempo la Circolare 239/T del 14 ottobre 1998 aveva chiarito che l'uso del termine <<dichiarazione>> era da intendersi con accezione ampia e tale da ricomprendere anche le formalità di trascrizione o annotazione in materia ipotecaria e catastale.
In materia di imposta sulle successioni il Decreto Legislativo n. 158/2015, oltre ad aggiornare al cambio in euro alcune sanzioni come per le ipocatastali, interviene sull'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 347/90 prevedendo che nel caso in cui la dichiarazione di <<è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio>>.
In materia di imposta sulle successioni, dunque, lo “sconto sanzionatorio” sarà dimezzato a partire dalla data di entrata in vigore della riforma (attualmente è prevista una sanzione che va dal 120 al 240% dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio). Lo stesso articolo 50 ha inoltre previsto che nei casi in cui non è dovuta imposta <<si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500>>. Anche in tali ipotesi si potrà ovviamente ricorrere all'istituto del ravvedimento beneficiando delle riduzioni delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla “dimenticanza”.
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