Raggiri, truffe e falsificazioni di ricevute di pagamento. La Cassazione indica i rimedi per difendersi in caso di simulazione e contraffazione della quietanza di pagamento.
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In coso di contraffazione di documenti (quietanze di pagamento) tra condomino e amministratore, il condominio e' terzo e puo' darne prova con ogni mezzo. “Nel caso di accordo simulatorio intervenuto tra il condomino e l'ex amministratore, lo stesso condominio e' in grado di fornire la prova della simulazione sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.
Spetta invece al condo'mino dare prova dell'avvenuto adempimento”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Corte di Cassazione Ordinanza del 25 maggio 2017 n°13234 in merito alla simulazione e contraffazione della quietanza di pagamento.
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I fatti di causa. Tizio (Condomino) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, che aveva respinto l'opposizione proposta da Tizio avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di€ 8.264,9 2 relativo al contributo per spese di manutenzione straordinaria richiesto dal Condominio.
Tanto il Tribunale che la Corte d'Appello avevano negato che l'opponente avesse fornito prova dell'eccepito pagamento, assumendo la comprovata simulazione delle allegate quietanze rilasciate dall' Ex amministratore condominiale pro tempore e richiamando le risultanze di un processo penale che aveva visto Tizio condannato con sentenza del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte d'Appello ma non ancora definitiva - per il delitto di appropriazione indebita.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che in merito al reato in esame, la condanna penale era stata annullata dalla Corte di cassazione per intervenuta prescrizione del reato e quindi, (a suo dire) si negava ogni significativita' delle emergenze di quel giudizio.
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Cenni sul reato di appropriazione indebita. La fattispecie di reato e' disciplinata dall'articolo 646 codice penale, a mente del quale “chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”. Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, e' la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purchè non idoneo al trasferimento della proprieta' .
Il delitto si intende consumato con il compimento della condotta appropriativa, ovvero quando il soggetto si comporta uti dominus verso la cosa della quale ha disponibilita' per qualsivoglia motivo.
Cenni sulla simulazione. La simulazione (art. 1414 c.c.) si ha quando le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall'interno volere. La simulazione e' assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realta' non ne vogliono nessuno (il contratto simulato non produce effetto tra le parti).
E' relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realta' vogliono una donazione).
In questo ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
A seconda che il negozio sia simulato per intero o parzialmente (cioe' in un singolo elemento o solo in alcune parti, come la data il prezzo o i soggetti) la simulazione e' totale o parziale.
La simulazione e' oggettiva o soggettiva a seconda che sia simulato il soggetto del negozio o l'oggetto.
Il valore probatorio della quietanza rilasciata dall'amministratore. In materia di oneri condominiali, la quietanza emessa dall'amministratore costituisce la prova della ricezione di un pagamento, rilasciata dal creditore al debitore, e non la ricognizione di un debito, ex art. 1988 c.c.
Infatti, il riconoscimento tacito di una scrittura privata, nella specie di una quietanza, attribuisce alla stessa il valore di piena prova, fino a querela di falso, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicita' delle dichiarazioni in essa rappresentate (Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.07.2010 n° 17246).
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Contraffazione della quietanza: il precedente della Corte di Cassazione Penale sentenza n°13833 del 24 Marzo 2014. In tale vicenda la Corte ha condannato in mesi due e giorni venti di reclusione, in applicazione dell'articolo 485 del Codice Penale (Falsita' in scrittura privata), un amministratore di un condominio, che, aveva contraffatto un bollettino di versamento a saldo del servizio idrico condominiale, apponendovi un falso timbro di quietanza per far risultare il pagamento, in realta' mai avvenuto.
La Suprema Corte ha ritenuto, che, l'interesse a falsificare la ricevuta, per far apparire saldato il debito verso l'Acquedotto, non doveva necessariamente ricollegarsi ad uno scopo di profitto; poichè il fine di procurarsi un vantaggio, posto dall'articolo 485 del Codice Penale, non si identifica necessariamente nel perseguimento di un'utilita' di carattere patrimoniale, ma anche semplicemente morale, come e' a dirsi dell'intento di far apparire adempiuto un obbligo rimasto invece inevaso.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione nella vicenda in esame. A parere della Corte,in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di una quietanza, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalita' all'esito di un giudizio di sintesi, giudizio non censurabile in sede di legittimita' se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, come appunto quella espressa dalla Corte di L'Aquila.
Premesso cio', nella vicenda in esame, secondo i giudici di Piazza Cavour non rileva la dedotta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio che vedeva imputata l'attuale ricorrente, in quanto la Corte d'Appello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, ha autonomamente rivalutato i fatti oggetto della presente causa. Quanto al merito della vicenda,spettando al condomino ingiunto dal condominio per il pagamento dei contributi dare prova dell'avvenuto adempimento, l'affermata simulazione delle quietanze allegate dall'opponente ha inevitabilmente condotto i giudici del merito a respingere la proposta opposizione. Difatti il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento delle spese condominiali, e' da considerarsi 'terzo' rispetto a quell'accordo, con la conseguenza che “lo stesso condominio puo' fornire la prova della simulazione 'senza limiti', ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente” (In tal senso da Cass. Sez. 2, 24 aprile 2008, n. 10743; Cass. Sez. 2, 22 novembre 2016,n. 23758).
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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha confermato le pronunce di primo e secondo grado nonchè la validita' del decreto ingiuntivo opposto.