Nulla la notifica al portiere condominiale della cartella esattoriale qualora l'ufficiale giudiziario non attesti chiaramente l'assenza del destinatario.
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La vicenda. Una societa' a responsabilita' limitata agiva in giudizio contro l'Agenzia delle Entrate e contro Equitalia s.p.a..
In primo ed in secondo grado, la commissione tributaria provinciale e quella regionale rigettavano la domanda del contribuente e ritenevano legittima la cartella di pagamento notificatagli dal concessionario per la riscossione (vale a dire Equitalia s.p.a.). Si giungeva cosa'¬ in Cassazione.
La societa' ricorrente, in particolare, si doleva delle modalita' della notifica dell'avviso di accertamento (atto prodromico rispetto alla cartella esattoriale vera e propria) giacchè il documento era stato consegnato dal messo comunale al custode del palazzo.
La sentenza. La Suprema Corte, con la sentenza del 10.02.2017 n. 3595, ritiene fondato il motivo di ricorso del contribuente. L'art. 139 c.p.c., infatti, dispone che se la notifica non avviene a mani proprie del destinatario deve essere fatta cercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita il commercio .
In mancanza, l'atto puo' essere consegnato ad un familiare o ad un addetto alla casa o all'ufficio.
Solo in assenza di tutte le persone sopra elencate, l'agente notificatore e' autorizzato a consegnare copia dell'atto al portiere dello stabile e a darne notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le censure sollevate dal contribuente in ordine alla mancata attestazione nella relazione di notificazione delle ricerche sulla reperibilita' sia del destinatario che degli altri soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. sono considerate dal giudice dirimenti nella valutazione della validita' della notificazione.
Nel caso di specie, si trattava di una societa' e la notifica era rivolta al legale rappresentante, pertanto dovevano essere osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento (art. 145 c.p.c.) [2] .
Il messo notificatore, invece, non aveva dato atto della mancata reperibilita' presso la propria abitazione del destinatario e, parimenti, non lo aveva fatto con riferimento agli altri soggetti abilitati ex lege.
Per contro, e' obbligo dell'agente notificatore attestare l'assenza del destinatario ele vane ricerche effettuate in relazione alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere la notifica del provvedimento.
La legge non richiede precise “formule sacramentali” ma deve chiaramente risultare l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nella categorie contemplate nell'art. 139 c.p.c..
La decisione in commento ribadisce il consolidato orientamento di legittimita' in base al quale «e' nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata» (Cass. SU 8214/05; Cass. SU 11332/05; Cass. 22151/13).
La necessaria prova scritta delle ricerche effettuate e' stata ribadita recentemente da un'altra decisione, sempre in materia di notifica dell'avviso di accertamento, anche in quel caso la notificazione e' risultata affetta da nullita' in quanto non era stato dimostrato che le ricerche dei soggetti abilitati fossero state effettivamente compiute(Cass. 22707/2016).
In definitiva, secondo il percorso argomentativo seguito dai supremi giudici, la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto valida la notifica a mani del portiere ed ha sbagliato nel considerare perfezionato l'iternotificatorio con l'avviso al destinatario mediante lettera raccomandata.
Invero, secondo il decisum della Cassazione, il predetto avviso non ha portato il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione che, pertanto, deve considerarsi nulla.
Giova segnalare che, in alcune pronunce precedenti, i giudici di legittimita' avevano considerato la notifica correttamente perfezionata in seguito al mero invio della raccomandata, senza ulteriori indagini in merito alla sua conoscibilita' da parte del destinatario.
L'invio della suddetta missiva e' previsto sia dall'art. 139 c. 4 c.p.c.sia dall'art. 60 lett. b) bis del DPR 600/1973 in virta'¹ del quale «se il consegnatario non e' destinatario dell'atto […] ilmesso da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'avviso a mezzo raccomandata» .
Per completezza si ricorda che anche l'art. 7 della legge 890/1982, in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, reca le medesime disposizioni.
Invero, l'orientamento dei giudici di legittimita' sul punto non e' costante: secondo alcune pronunce risalenti, l'invio della raccomandata non attiene alla perfezione dell'atto e la sua mancanza da' luogo ad una mera irregolarita' (Cass. 7349/2003; Cass. 3767/1994); in alcune sentenze pia'¹ recenti, invece, si e' sostenuto che l'omesso l'invio della raccomandata renda la notificazione affetta dal vizio di nullita' (Cass. 17915/2008).
Conclusioni. Ai fini della validita' della notificazione dell'avviso di accertamento a mani del portiere, l'agente notificatore deve attestare di aver svolto le opportune ricerche di reperibilita' , tanto riguardo alla persona del destinatario quanto, subordinatamente, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.; in difetto, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, la notificazione si intende nulla.
Inoltre, la successiva comunicazione al destinatario, a mezzo raccomandata, non sana la predetta nullita' «se non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione» (Cass.3595/2017).
=> L'atto di citazione in giudizio, a chi va notificato?
Tra i luoghi citati (abitazione, ufficio, negozio) non esiste un ordine preferenziale, pertanto l'ufficiale giudiziario puo' eseguire le proprie ricerche senza dover seguire una “scaletta” tassativa (Cass. 2266/2010).
La notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.) puo' avvenire presso la sede legale o la sede effettiva o, ancora, presso la residenza, la dimora, il domicilio della persona fisica che rappresenta l'ente. In quest'ultimo caso, se la consegna dell'atto non avviene a mani proprie del destinatario, trova applicazione l'art. 139 c.p.c.
DPR 600/1973 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Di seguito si riporta integralmente il contenuto dell'art. 60 lett.b) bis del DPR 600/1973: «
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.Sull
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
Per un approfondimento, vedasi C. MANDRIOLI –A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 530 ss., nota 69