Qualche giorno fa, per puro caso, sono passato vicino al box di uno dei condòmini ed ho visto che ci sono degli scaffali e che lo usa anche tipo dispensa. È possibile?
Ho un box abbastanza alto e per sfruttarlo il altezza o pensato di soppalcarlo? È un'operazione lecita?
Queste sono le domande più ricorrente in materia di utilizzazione dei box auto.
La questione, per molti, è sempre incerta perché, è noto, i box devono rispettare determinate regole connesse alla prevenzione incendi e quindi rispetto ai loro modi di utilizzazione sono previsti delle limitazioni.
Il problema è che non sempre è chiaro quali siano tali limitazioni. Qui di seguito chiariremo i dubbi.
Partiamo dal primo che, come si suole dire, è preliminare a tutti gli altri e che riguarda il rispetto delle norme antincendio e la certificazione di prevenzione incendi.
Due le normative di riferimento:
a) il d.m. 1 febbraio 1986 recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986);
b) il d.p.r. n. 151/2011 recante regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221.
Ad oggi le autorimesse, siano esse aperte o a box, aventi una superficie superiore a 300 metri quadri sono soggetti alla richiesta della certificazione di prevenzione incendi, il cui procedimento di richiesta varia a seconda della grandezza dell'autorimessa stessa (cfr. d.p.r. n. 151/11).
Il fatto che un'autorimessa non sia soggetta alla richiesta di certificato di prevenzione incendi, non vuol dire che non sia soggetta alle norme di sicurezza antincendi in materia di costruzione ed esercizio.
In sostanza, mentre il d.p.r. n. 151/11 si applica solamente nei casi di autorimessa con superficie superiore a 300 metri quadri, il d.m. 1 febbraio 1986 si applica sempre.
Quest'ultimo decreto ministeriale contiene anche norme sull'esercizio dell'autorimessa, ossia sul modo di utilizzarla.
Il punto 10 del d.m. specifica che:
10.1 Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2 Entro l'autorimessa è proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3 Nelle autorimesse si applicando le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 5248 espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4 Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
10.5 I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6 Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
Di scaffali e soppalchi nemmeno l'ombra. Ciò vuol dire che la loro installazione è consentita?
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del ministero dell'interno che ha risposto con la seguente nota: “fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all'interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco” (Nota prot nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01).
Come dire: è lecito posizionare scaffalature ed anche installare soppalchi resistenti al fuoco, ciò che è vietato è allocarvi materiale infiammabili.
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