Una recente sentenza della Corte d'Appello di Ancona evidenzia come il diritto del mediatore alla provvigione matura nel momento in cui viene provato lo svolgimento di tale attività. L'acquirente non può sottrarsi al pagamento della provvigione limitandosi a sostenere la mancanza dell'iscrizione negli appositi ruoli del mediatore solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Preliminarmente è opportuno precisare che la sentenza ad oggetto riguarda fatti che hanno visto la luce prima dell'avvento del decreto legislativo n. 59 del 2010 che, apportando modifiche alla legge n. 39/1989, abolisce i ruoli dei mediatori prevedendo per tali professionisti l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (per un approfondimento si rimanda al commento dell'ordinanza della Cassazione n. 19115 del 25.9.2015)
Il fulcro della vicenda giunta al vaglio della Corte d'appello di Ancona, invece, ruota intorno a due questioni e cioè:
- l'attività posta in essere dal mediatore che giustifica il diritto alla provvigione;
- il possesso del requisito dell'iscrizione al ruolo dei mediatori previsto dalla legge n. 39/1989.
Una ditta che svolge l'attività di mediazione cita in giudizio gli acquirenti di un immobile che non le avevano corrisposto la provvigione maturata per la conclusione di un contratto di compravendita immobiliare. Una volta instaurato il giudizio i convenuti ( acquirenti), invece, per sottrarsi all'obbligo di versare la provvigione maturata dalla ditta di mediazione, hanno eccepito che parte attrice non avesse tempestivamente dimostrato l'iscrizione all'albo dei mediatori, condizione questa, dalla quale la legge fa discendere il diritto alla provvigione, e che l'attività dalla stessa prestata era stata svolta solo a titolo di cortesia.
Il Tribunale dopo aver accertato: da un lato che il contributo della ditta di mediazione era stato causale rispetto alla conclusione dell'affare e poteva considerarsi come attività di mediazione vera e propria; e dall'altro che che i convenuti avevano contestato tardivamente la presunta mancanza di iscrizione all'albo da parte della ditta attrice;ha accolto le richieste di quest'ultima condannando degli acquirenti al pagamento della provvigione maturata.
=> Al mediatore spettano le provvigioni se la vendita dell'immobile salta.
Ma tale pronuncia non pone la parola fine alla vicenda che, invece, viene ulteriormente vagliata dal giudice di secondo grado.
Non soddisfatti di tale interpretazione gli acquirenti recalcitranti all'obbligo di corrispondere alla ditta la provvigione, impugnano la sentenza di primo grado ribadendo che era preciso onere del mediatore dimostrare, non oltre la fase processuale riservata alle richieste istruttorie delle parti, l'iscrizione all'albo dei mediatori.
La Corte d'appello di Ancona con la sentenza in commento conferma la sentenza di primo grado, rilevando l'infondatezza del motivo di impugnazione e riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità precisa che “ in materia di mediazione la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale probatorio e dovrà perciò considerarlo sussistente…..” ( Cass. 15658/2013).
La sentenza in commento condivide tale orientamento osservando che “ la mancata contestazione del presupposto dell'iscrizione all'albo dei mediatori nel giudizio di primo grado solleva la ditta appellata ( ditta di mediatori immobiliari) dal provare la relativa circostanza, da ritenersi già acquisita al materiale probatorio utile ai fini della decisione”.
In buona sostanza, quindi, nel giudizio avente ad oggetto il recupero della provvigione maturata da una ditta di mediazione la parte che contesta l'esistenza del presupposto che giustifica il diritto alla provvigione deve farlo immediatamente: poiché la non contestazione del convenuto obbliga il giudice ad astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato.