Esistono limiti e/o condizioni rispetto alla possibilita' di eseguire un collegamento tra un nuovo impianto singolo, cioe' un impianto a servizio di un'unita' immobiliare, e quello condominiale?
Esempio: tizio, proprietario di una piccola cantina, ha necessita' di portare l'impianto idrico fino a quella stanza in quanto gli e' utile avere la'¬ a disposizione un rubinetto. Supponendo l'esistenza - ove necessaria - di tutte le autorizzazioni amministrative del caso, quali limiti potrebbe incontrare rispetto alla gestione della questione nell'ambito condominiale?
Quesito: il suo intervento necessiterebbe dell'autorizzazione dell'assemblea o comunque della esecuzione di opere da parte del condominio, oppure Tizio potrebbe agire di propria autonoma iniziativa?
Anche qui prima di entrare nel merito unapremessa e' obbligatoria: facciamo riferimento ad ipotesi non disciplinate dai regolamenti condominiali; questi, potrebbe contenere particolari procedure e specie se di natura contrattuale anche limiti e condizioni.
In ogni caso e' bene precisare che i regolamenti assembleari
In ogni caso e' bene precisare che i regolamenti assembleari non possono mai limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni. Come dire: l'assemblea per mezzo del regolamento o di una singola delibera non puoi mai vietare simili pratiche.
Quindi arriviamo al punto. Il caso che abbiamo esemplificato e' stato affrontato con specifico riferimento ad una rete fognaria (caso quindi molto simile) dalla Suprema Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 11445 resa dagli ermellini il 3 giugno 2015, essi affermano che 'l'allaccio della unita' immobiliare di proprieta' esclusiva alla rete fognaria non e' di per sè vietato. Nè il condominio puo' opporsi a un utilizzo del bene, sol perchè sia improprio dal punto di vista urbanistico. Per farlo deve dedurre e dimostrare un pregiudizio delle cose comuni, potendo altrimenti la modifica di destinazione d'uso giustificare la revisione delle tabelle millesimali. Consta infatti che trattavasi di un locale condominiale legittimamente edificato, tradizionalmente frequentato da persone - tanto da essere chiamato appunto 'stanza autisti' - e dunque da dotare di servizi igienici' (Cass. 3 giugno 2015 n. 11445).
Come dire: nessun problema alla utilizzazione di un impianto comune da parte di un condominio, nella misura in cui cio' sia fatto nel rispetto delle regole; queste sono le norme urbanistiche e a livello condominiale gli artt. 1102 e 1122 c.c.
La prima consente l'uso delle parti (e degli impianti) comuni in modo pia'¹ intenso da parte di tutti i condo'mini purchè cio' non leda il pari diritto degli altri comproprietari.
Allacciare una nuova unita' immobiliare, ergo un nuovo impianto di proprieta' esclusiva a quello comune non e' di per sè attivita' illegittima ed anzi non necessita' di autorizzazioni e non deve seguire particolari prescrizioni (salvo quanto detto in relazione ai regolamenti) se non quella di evitare danni per gli altri e per le parti comuni.
L'art. 1122 c.c., nel considerare legittimi gli interventi sulle parti di proprieta' esclusiva, pone sostanzialmente gli stessi limiti indicati dall'art. 1102 c.c.
In entrambi i casi sta al condominio - o a chi si lamenta - dimostrare la dannosita' dell'allaccio del singolo.
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