Stop all'approvazione del bilancio se l'amministratore non mostra al condomino la contabilita' . A richiesta del singolo proprietario vanno esibiti giustificativi di spese, libri contabili e contratti.
“E' obbligo dell'amministratore, in presenza di una specifica richiesta, consegnare i rendiconti, i libri contabili, i contratti con terzi e tutti i giustificativi di spese per l'amministrazione del condominio.
Con riferimento alla documentazione citata e' diritto di ciascun condomino sia il suo esame che l'estrazione di copia, indipendentemente dalla sussistenza di specifica esigenza individuale per il cui soddisfacimento detta acquisizione documentale possa essere funzionale e purchè il suo adempimento non intralci l'attivita' gestoria e non comporti onere economico per l'amministrazione condominiale”.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza del 26 ottobre 2015 n. 21524 in merito al diritto di accesso della documentazione condominiale.
I fatti di causa. Tizio con citazione conveniva in giudizio il proprio condominio chiedendo al giudice adito l'invalidita' della delibera assembleare.
In particolare, trai i vari motivi, il condomino insisteva nell'annullamento della delibera per la mancata convocazione e sul punto in cui vi era stato il rifiuto dell'amministratore della dazione della documentazione contabile afferente la gestione.
Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto contestava in toto le pretese dall'attore.