La vicenda. Due condomini convenivano in giudizio il condominio,poichè l'assemblea aveva attribuito loro delle spese personali di valore significativo, travalicando con cio' i poteri assembleari. Gli attori impugnano la delibera e sollevano molteplici motivi di invalidita' . In questa sede, assume rilievo il settimo e ultimo motivo di doglianza.
Gli istanti, infatti, considerano affetto da nullita' il verbale – a cui si riferisce la delibera impugnata – giacchè mancava l'indicazione delle le maggioranze con cui erano stati eletti il Presidente ed il Segretario; inoltre, adducevano quale ulteriore argomento di nullita' , il fatto che la calligrafia con cui era redatto il verbale appartenesse a persona diversa dal Segretario verbalizzante.
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Presidente e Segretario: ruolo e compiti. Il Presidente e' tenuto a controllare la valida costituzione dell'assemblea; deve verificare che siano stati convocati tutti gli aventi diritto; controllare le eventuali deleghe; infine, verificare che vi sia il numero legale per deliberare.Egli, inoltre, ha titolo per allontanare chi non abbia diritto di partecipare al consesso; concede la parola a chi chiede di intervenire e puo' stabilire la durata di ogni intervento.
La Cassazione ha precisato che: «ilPresidentedell'assembleacondominiale-tenutocontodelfattochelasuafunzioneconsistenelgarantire l'ordinato svolgimento della riunione - ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilita' a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomentiindicatinell'avvisodi convocazioneecurando,dall'altro,chegliinterventisianocontenuti entro limiti ragionevoli.
Ne consegue che il Presidente, pur in mancanza di una espressa disposizionedelregolamentocondominialecheloabilitiintalsenso,puo'stabilireladuratadiciascun intervento, purchè la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilita' di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione» (Cass. 24132/2009).