Esiste un tempo massimo oltre il quale lo svolgimento dell'assemblea non puo' andare e di conseguenza superato il quale e' necessaria la sospensione ed il rinvio dei lavori?
Questa la domanda che spesso ci sè stata posta dai nostri lettori.
La questione va affrontata in generale, ossia guardando alle norme dettate dal codice civile, e in particolare ossia guardando ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
Durata dell'assemblea nel codice civile
Rispetto alla tempistica dell'assemblea le disposizioni del codice civile non dicono nulla di particolare che possa portare a concludere per la esistenza di un termine massimo di durata.
Il codice civile specifica che devono esservi almeno 24 ore d'intervallo tra assemblea in prima e seconda convocazione (art. 66 disp. att. c.c.) e non pia'¹ di dieci giorni (art. 1136 c.c.).
Sempre l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al quinto comma, specifica che “l'amministratore ha facolta' di fissare pia'¹ riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi”.
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A parte cio' nulla di specifico. Cio', ad avviso dello scrivente, vuol dire semplicemente a constatare un aspetto: l'assemblea puo' durare appena cinque minuti, il termine per constatare l'assenza dei quorum costitutivi, oppure anche molte ore, perchè gli argomenti oggetto di discussione sono tanti.
Tuttavia proprio la facolta' riconosciuta all'amministratore di fissare pia'¹ riunioni facenti capo ad un'unica assemblea portano a concludere che un tempo massimo di durata puo' essere fissato, nel senso che e' nel potere del mandatario stabilire al momento della convocazione che, ad esempio, qualora non si riesca a deliberare su tutti gli argomenti entro le ore 23 l'assemblea si aggiornera' il giorno successivo (con indicazione dell'orario) per proseguire nella discussione e deliberazione.
Durata nell'assemblea nel regolamento condominiale
Il regolamento condominiale, ove obbligatorio, deve dettare norme relative all'amministrazione delle cose comuni; tra di esse, non vi sono dubbi, possono essere contemplate regole relativamente al funzionamento dell'assemblea.
Il regolamento condominiale, ad esempio, puo' prevedere tempi di convocazione pia'¹ ampi rispetto a quelli indicati dall'art. 66 disp. att. c.c. (5 giorni), oppure specificare nel dettaglio i poteri del presidente, intervenire sulle deleghe, ecc.
Soffermiamoci sulla figura del Presidente: come affermato dalla Cassazione egli “pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, puo' stabilire la durata di ciascun intervento, purchè la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilita' di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” (cosa'¬ Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).
E' evidente che tale prerogativa nei fatti finisce per indirizzare la durata dell'assemblea entro dei limiti temporali: si tratta di conseguenza indiretta, ma non puo' essere non considerata ai fini che ci occupano.
Stando cosa'¬ le cose non puo' escludersi che lo stesso regolamento condominiale possa disciplinare le modalita' di discussione dell'assemblea, prevedendo formalita' come l'iscrizione ad intervenire ed i tempi d'intervento.
Anche questa una forma di contingentamento dei tempi. Allo stesso modo non vi sono ragioni per non ritenere lecite quelle clausole che fissino fasce orarie entro le quali svolgere le assemblee, di fatto delineando durate massime.
Ad avviso dello scrivente, tuttavia, l'indicazione generale e specifica della durata massima (es. l'assemblea non puo' durare pia'¹ di due ore) potrebbe andare incontro a contestazioni, quale che sia la natura del regolamento, in quanto finirebbe per comprimere a priori e senza alcuna effettiva valutazione pratica il diritto dei condo'mini di partecipare alla formazione della volonta' assembleare.