Il dato normativo- L'art. 659, comma 1, c.p. punisce, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro, il soggetto che arrechi disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone mediante schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati) oppure abbia abusato (ossia impiegato in tempi o luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzione di suoni – quali strumenti musicali, radio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso – ad esempio, casseruole, coperchi di pentole, e oggetti similari) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi) oppure abbia suscitato o, avendone l'obbligo giuridico e la possibilita' pratica, non abbia impedito strepiti di animali (rumore prodotto da animali con gli organi vocali o con il loro movimento).
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Dal disposto della norma, si comprende come essa tuteli dunque l'ordine pubblico, sotto il profilo specifico della tranquillita' e della quiete pubblica; la giurisprudenza ha peraltro ulteriormente precisato che la condotta criminosa vada riferita non solo al turbamento del riposo, ma anche a quello della quiete quale bene tutelato in ogni ora, sia notturna che diurna, a prescindere da orari lavorativi (Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 1005).
Inoltre, secondo un principio consolidato – valido, in generale, in materia di rumori cosiddetti “intollerabili” –, perchè si verifichi una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillita' , occorre che i rumori molesti abbiano una diffusivita' tale che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere percepito da un numero illimitato di persone.
Il caso - Il Tribunale condannava un uomo ad un'ammenda di 110 euro per avere questi disturbato il riposo dei vicini (art. 659, comma 1, c.p.) con urla di frasi e parole farneticanti nel cuore della notte, dapprima affacciato alla finestra della sua abitazione e poi in strada.
Il giudice aveva peraltro ritenuto sussistente il vizio dell'infermita' parziale di mente, essendo il soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche
Il giudice aveva peraltro ritenuto sussistente il vizio dell'infermita' parziale di mente, essendo il soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche. L'imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando in particolare:
La decisione- La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna, giudicando infondato il ricorso: in primo luogo, ha chiarito che la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p. continua ad essere una fattispecie penale e come tale va considerata, dal momento che il principio di depenalizzazione, incluso nella legge delega n. 67 del 2014 e cui ha fatto riferimento la difesa dell'imputato, non e' stato poi trasferito nel d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – emanato in attuazione della citata delega.
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Nel ribadire che il reato tutela la pubblica quiete e che l'acc
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Nel ribadire che il reato tutela la pubblica quiete e che l'accertamento dell'idoneita' ed incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone e' compiuto dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie acquisite al processo, i giudici di legittimita' hanno affermato che, nel caso di specie, la condotta del ricorrente fosse idonea a superare, per natura, intensita' e collocazione cronologica, la normale tollerabilita' e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone: l'imputato era andato avanti con il suo disturbante “eloquio” per un consistente lasso di tempo, nel pieno della notte, al punto che i vicini avevano richiesto l'intervento di due pattuglie dei Carabinieri.
La “particolare tenuita' del fatto”- La Corte ha poi nettamente respinto la censura di illogicita' della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto mancanti i presupposti per giungere alla pronuncia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto.
Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, il Governo ha esercitato una delle deleghe conferitegli dal Parlamento con la legge 28 aprile 2014, n. 67: in particolare, il testo da' attuazione all'art. 1, comma I, lett. m), in cui si stabilivano i seguenti principi e criteri direttivi: «escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».
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Nel nostro sistema penale e' stata cosa'¬ una nuova causa di non punibilita' , la cd. particolare tenuita' del fatto, il cui principale scopo e' quello di «espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessita' di impegnare i complessi meccanismi del processo» (Cass. pen., ss.uu., 6 aprile 2016, n. 13681).
Soffermandosi sul nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p., ed evidenziando come si tratti di una causa di non punibilita' che persegue finalita' connesse con i principi di proporzione ed extrema ratio, le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che «il giudizio sulla tenuita' del fatto richiede […] una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalita' della condotta e l'esiguita' del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.
Si richiede, in breve, un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarita' della fattispecie concreta».
Escludendo una diretta attinenza con il principio di offensivita' , la Suprema Corte ha quindi statuito che «non esiste un'offesa grave o tenue in chiave archetipa: e' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore».
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In sostanza, diventa decisivo valutare il contesto in cui la condotta e' posta in essere, l'entita' , l'oggetto e gli effetti della medesima, ed ogni altro elemento: ebbene, nella fattispecie in esame, la consistenza dell'allarme provocato nei vicini e l'intervento di due pattuglie, perchè riportassero alla calma l'imputato e lo facessero rientrare in casa – con successivo piantonamento della stessa –, hanno correttamente indotto il giudice di merito a ritenere la condotta “concretamente lesiva' del riposo alle persone, e ad escludere la sussistenza di elementi che giustificassero una valutazione di particolare tenuita' .
Del resto, conclude la Cassazione, il convincimento del Tribunale appare assolutamente coerente alle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimita' , di cui si e' appena detto.
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