Il caso che andremo qui ad affrontare trae spunto da un fatto reale - che d'altronde ha portato all'emissione di una sentenza - e va valutato attentamente perchè potrebbe nascondere illegittime pretese da parte dell'agenzia delle entrate in relazione all'imposta di registro.
Premessa
I decreti ingiuntivi esecutivi (anche quelli provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. c.c.) sono soggetti all'imposta di registro (cfr. d.p.r. n. 131/86).
L' art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - istitutiva del giudice di pace e rubricato Regime fiscale - specifica:
Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il c
Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
In sostanza: solamente i decreto ingiuntivi esecutivi per il pagamento di importi superiori ad € 1.033,00 scontano il pagamento dell'imposta di registro.
Qual e' la misura dell'imposta che puo' essere richiesta ai contribuenti? Lo stesso d.p.r. n. 131/86 che la istituisce specifica che l'imposta di registro e' pari al 3% del capitale richiesto in decreto, con un'imposta in misura fissa pari ad € 200,00 se il 3% del capitale non supera questa somma.
Qual e' la documentazione da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo?
Cio' detto torniamo all'ipotesi della doppia tassazione. Dopo un paio di anni dalla richiesta ed emissione di un decreto ingiuntivo - che nel frattempo era stato onorato dal condomino moroso - l'agenzia delle entrate invia al condominio un avviso di liquidazione del tributo per il doppio dell'importo mimino come sopra calcolato.
Il condominio, come si suole dire, non vede quadrare i conti e chiede il perchè all'agenzia: questa risponde che la tassazione non riguardava solamente l'atto (il decreto), ma anche i documenti in esso menzionati (nel caso di specie il verbale) che sono soggetti a tassazione qualora sia menzionati in atti a loro volta soggetti alla tassazione (art. 22 d.p.r. n. 131/86).
Il condominio non ci stava: in effetti nel decreto non v'era alcuna menzione del verbale che era, invece, citato nel ricorso che e' comunque un atto separato e differente dal decreto stesso.
Stando cosa'¬ le cose il condominio decideva di contestare quel provvedimento impugnandolo davanti all'Autorita' Giudiziaria dopo aver esperito (vanamente) il tentativo di mediazione tributaria.
La Commissione Tributaria di Lecce (sent. n. 3856 depositata in cancelleria il 25 novembre 2015) ha dato ragione al condominio: nel decreto del giudice non v'e' menzione del verbale e quindi l'imposta di registro non va calcolata anche per il cosa'¬ detto atto menzionato, ma solamente in relazione all'atto giudiziario (decreti ingiuntivo esecutivo) soggetto all'imposta stessa.
=> Decreti ingiuntivi condominiali, imposta dovuta solamente per l'atto giudiziario
=> Sospensione dell'esecutivita' del decreto ingiuntivo