I recenti fatti di cronaca hanno riportato all'attenzione delle masse l'annosa questione della legittima difesa e dei suoi limiti.
Da ultimo, anche il legislatore e' intervenuto con una proposta di modifica del dettato normativo, gia' approvata dalla Camera ed ora in attesa di discussione al Senato.
Tuttavia, prima di analizzare nel dettaglio il contenuto di tale proposta, sara' sicuramente utile effettuare un breve ripasso della normativa ora vigente.
L'istituto della legittima difesa.
Innanzitutto, e' bene premettere che la legittima difesa rientra tra le cosiddette scriminanti (o cause di giustificazione), ovvero quelle situazioni in presenza delle quali una condotta penalmente rilevante non e' sanzionabile.
Di per sè, la legittima difesa costituisce l'ultimo spazio di autotutela riconosciuto dall'ordinamento al cittadino il quale, qualora si trovi ad essere ingiustamente aggredito - e non possa ricorrere alla tutela dell'autorita' pubblica - e' autorizzato a difendersi autonomamente.
Ebbene, l'art. 52, primo comma, c.p., recita che 'non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa'.
Da sempre la summenzionata norma, da molti e' stata ritenuta (seppur con qualche lieve discrasia interpretativa) una colonna portante del sistema giurisdizionale penale in quanto, con il giusto equilibrio, ha saputo realizzare la sintesi tra le due storiche concezioni ispirate alla struttura positiva della difesa legittima: l'esigenza di salvaguardare un diritto aggredito e impedire che l'illecito possa trionfare.
In definitiva l'apparato normativo cosa'¬ strutturato nella norma di cui all'art. 52 c.p. si snoda tra situazione aggressiva (il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui) e situazione difensiva (la costrizione a una difesa necessaria) collegati dalla proporzionalita' tra i beni in pericolo.
La proporzionalita' e il problema dell'eccesso di difesa.
Spessola proporzionalita' non e' sempre di facile interpretazione. Secondo alcune teorie elaborate dalla dottrina, per interpretare la proporzionalita' , occorre valutare i mezzi utilizzati per difendere e offendere ed i beni giuridici in gioco.
Difatti chi reagisce a un'aggressione puo' non essere in condizione di valutare correttamente la situazione: se per un errore di valutazione o un errore nell'utilizzo dei mezzi di difesa si arreca un danno maggiore di quello in realta' necessario, la persona aggredita potrebbe rispondere penalmente del fatto.
Ad esempio Sempronio, all'uscita di una banca, viene avvicinato da Caio che cerca di rubargli il portafoglio. Sempronio in preda al panico colpisce alla testa Caio con un oggetto contundente, causandone la morte.
In questo caso, Sempronio potrebbe rispondere di eccesso colposo (in particolare, di omicidio colposo) perchè, pur avendo ragione a difendersi, ha cagionato la morte di un uomo che, in realta' , voleva soltanto rubargli il portafoglio.
Oppure, altro esempio, supponiamo che Sempronio, mentre riposa nella propria abitazione, viene svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori. Temendo l'intrusione di ladri, Sempronio prende l'arma da fuoco e, pensando di mirare lontano e quindi spaventare il malintenzionato nel proprio giardino, esplode un colpo che, pero', attinge il presunto ladro.
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Anche in questo caso, Sempronio rispondera' secondo lo schema dell'eccesso colposo (omicidio o lesioni colpose, a seconda della gravita' della ferita) poichè, pur essendo legittimato a difendere la sua proprieta' , non poteva superare i limiti della proporzionalita' .
In entrambi casi i soggetti risponderanno penalmente per eccesso di difesa per errore di valutazione della situazione e per errore dell'utilizzo dell'arma.
La legittima difesa nel domicilio privato.
Una particolare disciplina e' poi dettata dal 2° comma dell'art. 52 c.p. per i casi in cui l'aggressione avvenga all'interno del domicilio privato, ovvero nel luogo in cui e' svolta un'attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale.
In tali luoghi, qualora l'aggressore vi si sia introdotto contro la volonta' dell'avente diritto (violazione di domicilio ex art. 614 c.p.), fermo restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, sussiste una sorta di presunzione legale di proporzionalita' tra offesa e difesa, se l'agente reagisce per 'difenderela propria o la altrui incolumita' ; i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione'.
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In tale situazione l'uso delle armi (legittimamente detenute) o di altri mezzi analoghi, e' consentito qualora sia diretto contro un intruso che minacci l'incolumita' di taluno ovvero i suoi beni (ma in tale secondo caso la legittima difesa opera solo ove l'aggressore non intenda interrompere la propria condotta offensiva e persista il pericolo di aggressione alla persona dei presenti).
Pertanto, anche qualora l'aggressione abbia luogo nel domicilio domestico, la reazione difensiva violenta dell'aggredito potra' essere scriminata solo nel caso in cui la stessa sia intervenuta per far cessare una minaccia concretamente incombente sulla integrita' personale di una persona presente.
Il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (n. 2816).
Con la riforma attualmente in discussione, si prevede:
La modifica del secondo comma dell'art. 52 c.p.: 'Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno';
L'aggiunta di un secondo comma all'art. 59 c.p.: 'Nei casi di legittima difesa, esclude la colpa dell'agente quando l'errore e' conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale e' diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrita' fisica o per la liberta' personale o sessuale';
L'attribuzione a carico dello Stato delle spese processuali e dei compensi degli avvocati in tutti quei casi in cui sia dichiarata la non punibilita' per legittima difesa dell'aggredito.
Critiche e divergenze interpretative sui nuovi limiti della legittima difesa in casa propria.
Innanzitutto, la disciplina contenuta negli attuali secondo e terzo comma dell'art. 52 c.p. (che prevedono la c.d. legittima difesa domiciliare) che diverrebbero nella versione novellata terzo e quarto comma «nei casi previsti dal [nuovo] secondo comma», vale a dire nei casi di violazione di domicilio «in tempo di notte» ovvero «realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».
Secondo autorevole dottrina (TRINCHERA in Diritto Penale Contemporaneo) ad una prima lettura, non e' agevole stabilire quale sia la reale portata innovativa della norma che si vuole introdurre nell'art. 52 c.p., stante il tenore letterale ambiguo della formula «fermo quanto previsto dal primo comma» con la quale la disposizione esordisce.
Difatti, secondo quanto riportato dalla maggior parte degli organi di stampa, l'intento del legislatore sembrerebbe quello di allargare i confini della legittima difesa e di dare licenza di sparare ai ladri di notte, in particolare introducendo una 'presunzione' di sussistenza della legittima difesa nei casi in cui il cittadino reagisca a un'aggressione commessa nei luoghi e con le modalita' descritte dalla nuova disposizione (nel domicilio in ore notturne).
Quindi, se questo e' stato l'intento del legislatore, la formula «fermo quanto previsto dal primo comma» andrebbe intesa nel senso che, fatte salve le ipotesi gia' scriminate ai sensi del primo comma, sono scriminate anche le ulteriori ipotesi: legittima difesa durante un'aggressione notturna nel proprio domicilio.
Tuttavia, proprio su quest'ultimo aspetto 'temporale', da una parte c'e' chi ha sostenuto che introdurre la notte come discriminante, anche se in mezzo ad altri fattori, sia una disposizione che lascia aperte a troppe interpretazioni.
Dall'altra parte, c'e' anche chi sostiene che e' stata data una errata interpretazione della norma dovuta alla confusione creata dalla congiunzione «ovvero»: 'la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno'.
Secondo questi ultimi sostenitori, la parola 'ovvero' in termini giuridici ne ha una soltanto ed e' quella disgiuntiva: serve a separare parole o concetti che sono alternativi tra loro. Di conseguenza, l'interpretazione dovrebbe essere quella di applicare la legittima difesa (non solo di notte): la difesa o e' legittima sempre o non lo e'.
L'eventuale responsabilita' a titolo di colpa. Quanto alle circostanze non conosciute o erroneamente supposte (art. 59 c.p.), con il nuovo secondo comma, sembra che il legislatore abbia voluto introdurre una deroga alla disciplina ordinaria in tema di erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione prevista dall'art. 59 co. 4 c.p.
Difatti, per effetto della nuova disciplina, l'eventuale responsabilita' a titolo di colpa (e conseguentemente la punibilita' ) viene meno quando l'errore in ordine all'esistenza della situazione di pericolo e' riconducibile al «grave turbamento psichico» dovuto all'aggressione subita.
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In conclusione, nonostante le buone intenzioni del legislatore, le nuove modifiche hanno destato immediatamente numerose perplessita' , stante l'ambiguita' del tenore letterale della norma.
Infatti la difficile interpretazione della disposizione in oggetto, porterebbe alla sostanziale inapplicabilita' pratica della novella disciplina, trasformando la riforma in una pura operazione simbolica dallo scarso impatto pratico.
La norma non dispone della necessaria chiarezza e precisione, indispensabili in una materia cosa'¬ delicata, nella quale e' necessario trovare il giusto bilanciamento tra interessi giuridici di primissima rilevanza (incolumita' personale, tutela del patrimonio, sicurezza pubblica).
Il ricorso ad espressioni vaghe e generiche quali 'in tempo di notte', 'ovvero', 'grave turbamento psichico', oltre che di difficile interpretazione, porterebbero ad evidenti difficolta' probatorie in sede processuale (es. stabilire quando puo' essere notte in giornata invernale, o viceversa estiva).
Pertanto, si ritiene che la risposta alla maggiore richiesta di sicurezza dei cittadini vada ricercata altrove. Una maggiore efficienza processuale che comporti una significativa riduzione della durata temporale dei processi, sicuramente sortirebbe migliori effetti.
Per approfondire ulteriormente la problematica si ricorda che venerda'¬ 24 novembre (ore 14-19) a Bologna (Hotel Savoia Regency) l'associazione Confabitare ha organizzato un congresso sull'argomento legittima difesa, in casa propria difendersi non puo' essere reato. Per ulteriori informazioni si rinvia a www.confabitare.it
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