Entro il 31 marzo 2017 gli amministratori dovranno presentare all'Agenzia delle entrate la comunicazione relativa all'ecobonus 2016 e consegnare a dipendenti, professionisti e fornitori la certificazione unica relativa alle somme corrisposte nel 2016 (CU).
=> Un nuovo adempimento obbligatorio per gli amministratori di condominio
Ecobonus. La Legge di stabilita' 2016 ha introdotto per i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) la possibilita' di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto.
Il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino; pertanto puo' essere usato dai fornitori in 10 rate annuali di pari importo esclusivamente compensandolo con le imposte dovute tramite il modello f24 e non puo' essere chiesto a rimborso.Gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere alla banca dati del Fisco, la comunicazione di cessione dell'“ecobonus”, maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condo'mini che l'hanno “girato” ai fornitori entro venerda'¬ 31 marzo.
=> Legge di Stabilita' 2017. Una pratica check list da stampare e conservare
=> Riqualificazione energetica su parti comuni.Le modalita' tecniche dell'invio delle comunicazioni.
Certificazione unica 2017. In merito all'invio all'Agenzia delle Entrate delle CU/2017 (periodo d'imposta 2016), il termine era fissato al 7 marzo 2017. Tuttavia, al riguardo, in un recente chiarimento, la stessa Amministrazione Finanziaria ha chiarito che anche per quest'anno resta valido quanto gia' precisato con la Circolare n. 12/E/2016.
In particolare e' stato confermato che il termine del 7 marzo resta perentorio (ed il non rispetto comporta l'applicazione del relativo sistema sanzionatorio) solo per quelle CU con dati necessari alla predisposizione del Modello 730 precompilato.
Quindi, ad esempio per le CU riguardanti i lavoratori dipendenti oppure, ad esempio, per le CU riguardanti redditi diversi (redditi derivanti dall'utilizzazione economia di opere dell'ingegno, redditi da lavoro autonomo non occasionale, ecc.).
Per contro, invece, le CU senza dati necessari per il 730 (come ad esempio le CU che certificano i compensi corrisposti al lavoratore autonomo abituale, oppure i compensi corrisposti ad una ditta di pulizie, ecc.) possono essere inviate anche oltre il 7 marzo senza che trovi applicazione il sistema sanzionatorio ma a condizione che l'invio avvenga entro i termini di presentazione del Modello 770.
Gli adempimenti fiscali e le irregolarita' dell'amministratore.
Ormai e' noto, alla luce del nuovo art.1130 c.c., che tra gli adempimenti fiscali, l'amministratore deve porre in essere le incombenze correlate alle funzioni di sostituto di imposta, ossia per conto del condominio deve effettuare e versare le ritenute compensi attraverso il modello F24, intestato al condominio.
Premesso cio', la norma citata al n.5 dispone che l'amministratore di condominio deve 'eseguire gli adempimenti fiscali' inerenti alla gestione finanziaria del condominio.
Se l'amministratore non ha effettuato quanto imposto dalla legge, in virta'¹ del rapporto di mandato conferitogli dal condominio, potra' incorrere in responsabilita' per inadempimento e quindi sara' tenuto al risarcimento dei danni subiti dal condomino.
Difatti l'art. 1129 c.c. prevede espressamente che “Nei casi in cui siano emerse grave irregolarita' fiscali … i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore”.
Quindi il primo passo da compiere nel caso di gravi irregolarita' commesse dall'amministratore e' quello di convocare l'assemblea per revocare il mandato e solo nel momento in cui tale organo non provveda ogni condomino potra' rivolgersi all'autorita' giudiziaria.
Premesso cio', la norma citata al n.5 dispone che l'amministratore di condominio deve 'eseguire gli adempimenti fiscali' inerenti alla gestione finanziaria del condominio.
Se l'amministratore non ha effettuato quanto imposto dalla legge, in virta'¹ del rapporto di mandato conferitogli dal condominio, potra' incorrere in responsabilita' per inadempimento e quindi sara' tenuto al risarcimento
Se l'amministratore non ha effettuato quanto imposto dalla legge, in virta'¹ del rapporto di mandato conferitogli dal condominio, potra' incorrere in responsabilita' per inadempimento e quindi sara' tenuto al risarcimento dei danni subiti dal condomino.
Difatti l'art. 1129 c.c. prevede espressamente che “Nei casi in cui siano emerse grave irregolarita' fiscali … i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore”.
Quindi il primo passo da compiere nel caso di gravi irregolarita' commesse dall'amministratore e' quello di convocare l'assemblea per revocare il mandato e solo nel momento in cui tale organo non provveda ogni condomino potra' rivolgersi all'autorita' giudiziaria.