Compiere un'azione punita dalla legge perché considerata un delitto doloso sta a significare aver compiuto quell'azione con coscienza e volontà.
Mi comporto in un determinato modo per rubare, sparo con l'intenzione di uccidere, attribuisco ad altri un reato che sono che questi non hanno compiuto per calunniarli, ecc. ecc.
Prima di entrare nel merito è utile ricordare che la legge considera il dolo, ossia il comportamento cosciente e volontario quale requisito necessario per l'applicazione della sanzione penale. Il delitto colposo, ossia il delitto commesso coscientemente ma senza volontà (es. omicidio colposo) è punibile solamente nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. Come dire: mentre un danneggiamento doloso e sempre punibile, un danneggiamento colposo non lo è mai, non esistendo simile reato.
Torniamo al concetto di dolo: nel contesto dei reati dolosi, dottrina e giurisprudenza, hanno operato una distinzione tra le varie tipologie di dolo di cui è necessario dimostrare la ricorrenza ai fini della condanna dell'imputato.
=> Dolo specifico nei reati, che cosa vuol dire?
Ad esempio, nel caso di furto il dolo richiesto è specifico, in quanto non è necessario solamente che l'agente voglia impossessarsi della cosa sottraendola a chi la detiene ma è altresì indispensabile che l'azione sia stata condotta con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Nell'ambito della classificazione delle varie forme di dolo, quella che potrebbe essere considerata la forma base è rappresentata dal così detto dolo generico.
Che cosa significa che per la punizione di un determinato fatto può essere punito a titolo di dolo generico?
Secondo la Cassazione il dolo è generico quando v'è la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione.
Nel caso di reato punito a titolo di dolo generico (ma ciò vale sempre) dicono i giudici “non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen.” (Cass. 1 marzo 2007 n. 15885).
Sono reati punibili a titolo di dolo generico, tra gli altri;
a) l'ingiuria e la diffamazione (art. 594-595 c.p., cfr. Cass. pen. 13 marzo 2013 n. 27787);
b) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali (cfr. Cass. pen. 19 settembre 2012 n. 40365);
c) la detenzione illegale di armi da fuoco (cfr. Cass. 1 marzo 2007 n. 15885);
d) favoreggiamento personale o reale (artt. 378-379 c.p.), ecc.
Chi offende un'altra persona (per l'ingiuria, a differenza della diffamazione si va verso la depenalizzazione) viene punito per il solo fatto di aver profferito la suddetta offesa senza che sia necessario un ulteriore fine. Allo stesso modo l'
omesso versamento dei contributi previdenziali (anche questo reato verrà depenalizzato) era punibile per il solo fatto del volontario omesso versamento, senza che assumesse alcun valore, ad esempio, il fatto che quelle somme fossero state utilizzate per pagare altre spese comuni.
=> Il significato di reato doloso e come si dimostra.