La massima (non ufficiale). Quando si controverte su un immobile non agevolmente divisibile, il giudice puo' invitare le parti ad esperire il procedimento di mediazione (cd. iussu iudicis ovvero ex officio iudicis), nella finalita' di sottrarre il bene dalla vendita all'asta e, per l'effetto, dai notevoli costi economici che ricadrebbero sui medesimi contendenti, unitamente alla probabilita' che l'asta vada deserta.
La mediazione, nella disciplina in vigore, evita la dichiarazione di improcedibilita' della domanda, e il mediatore risulta onerato dal formulare una proposta anche in assenza di una congiunta richiesta delle parti.
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La vicenda. In un giudizio di divisione avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, il giudice, a scioglimento della riserva, invitava le parti alla mediazione, fornendo talune osservazioni, anche di carattere prognostico.
In particolare, nell'ordinanza suggeriva l'esito pia'¹ probabile della vicenda giudiziale: “la presente causa non potra' che concludersi con la vendita all'asta del compendio, con conseguenti maggiori esborsi di denaro per le parti, sulle quali graverebbe altresa'¬ il rischio del mancato reperimento di acquirenti del bene in questione”.
Oltre agli ordinari inviti (ad informare il Giudice, mediante nota da depositare in via telematica almeno 30 giorni prima dell'udienza, dell'esito della mediazione) ed avvertimenti (in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, IV comma bis, e 13, del D. Lgs. n. 28 del 2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, rammentando infine che il mancato esperimento della procedura di mediazione e' sanzionato con l'improcedibilita' della domanda), evidenzia la necessita' che al primo incontro l'attivita' di mediazione venga concretamente espletata, al contempo invitando il mediatore ad avanzare una proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti.