In un giudizio civile che ha come parte in causa un condominio e' possibile chiamare a testimoniare un condo'mino?
Alla domanda, di per sè chiarissima, non e' possibile dare una risposta univoca.
In breve si puo' approntare una soluzione del genere: dipende dall'oggetto della controversia. Vediamo perchè.
Chi e' il testimone nel processo civile?
Partiamo dalla testimonianza che e' un mezzo di prova a mezzo del quale la parte puo' giungere alla dimostrazione di un fatto.
Con la testimonianza si puo' provare che un fatto e' successo in un dato giorno, ovvero in una data ora, oppure ancora ricostruirne la dinamica, accertare la presenza di persone in specifici posti, ecc.
La valutazione della testimonianza spetta al giudice chiamato a decidere della causa. Un testimone puo' essere considerato poco attendibile, ovvero contradittorio, o magari pienamente credibile, ovvero solo in parte.
Dato questo contesto, quindi, si puo' affermare che il testimone e' la persona chiamata in giudizio a riferire su fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione di una causa.
Quando non si puo' testimoniare?
Non sempre e non tutti possono testimoniare. La legge prevede due limiti alla testimonianza:
- di natura oggettiva;
- di natura soggettiva.
Quanto alla prima, inerente direttamente al mezzo di prova specificamente considerato, il codice civile artt. 2721-2726 c.c. stabilisce un generale divieto di testimonianza in relazione ai fatti provati per iscritto, pur prevendendo delle eccezioni al criterio generale.
Per la legge, insomma, nella maggior parte dei casi, cio' che e' stato scritto vale piu' di quel che e' stato detto. Oltre alle eccezioni indicate negli articoli appena citati vanno tenute in considerazione quelle eventualmente prescritte da altre disposizioni di legge. Si pensi alla prova della simulazione contrattuale.
I limiti possono essere anche di natura soggettiva, ovvero riguardare la persona che dovrebbe assumere l'ufficio di testimone.
Al riguardo e' chiaro l'art. 246 del codice di procedura civile che sancisce l'incapacita' a testimoniare per quelle «persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio».
Se sono proprietario in comunione dei beni di un appartamento e l'altro comproprietario inizia una causa per danni da infiltrazioni, io avrei titolo a partecipare a quel processo e quindi non potro' essere chiamato a testimoniare.
Condo'mini testimoni
Sovente nei provvedimenti conclusivi di procedimenti giurisdizionali riguardanti i condominii (ovvero nelle ordinanze riguardanti i mezzi istruttori) si legge che «i singoli condomini sono privi di capacita' a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio, poichè l'eventuale sentenza di condanna e' immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi» (Cass. n. 17199/2015).
Cio' sembrerebbe tagliare nettamente la possibilita' di chiamare i propri vicini quali testimoni nelle cause che riguardano il condominio, ovvero anche che i condo'mini possano essere chiamati a testimoniare in relazione a vicende riguardanti rapporti con terzi.
Un principio che va comunque valutato caso per caso in relazione alla specifica materia del contendere, nonchè all'oggetto della testimonianza.