Che cosa bisogna sapere, quanto meno nei tratti essenziali, se si decide di dividere un appartamento in due distinte unita' immobiliari?
Non e' raro, specie in quegli edifici che contengono unita' immobiliari di notevoli dimensioni (specie quelli costruiti in passato), ipotizzare la divisione dell'appartamento.
I motivi possono essere vari: in vista di una vendita al fine di trarne il massimo profitto, per riadattare la casa alle esigenze abitative attuali ricavando un reddito dalla cessione o locazione derivante dalla divisione, o ancora per avere una casa in pia'¹ per i propri figli, ecc.
Tali motivi, almeno ai fini burocratici, non rappresentano elemento fondamentale nè accessorio della pratica di divisione dell'appartamento. Fatta questa valutazione di carattere generale, tuttavia, non ci si puo' esimere da una precisazione: qualora alla divisione debba poi seguire una modificazione della destinazione d'uso, allora e' possibile che i motivi personali possano assumere rilevanza concreta.
Cosa'¬, ad esempio, se in una determinata zona o edif
Cosa'¬, ad esempio, se in una determinata zona o edificio, per ragioni urbanistiche, edilizie o magari d'igiene anche connesse all'unita' immobiliare risultante dalla divisione o correlate al contenuto del regolamento condominiale non e' possibile, installare uno studio medico o altra attivita' , allora e' evidente che la divisione potra' comunque essere eseguita ma non per i fini iniziali.
Passiamo adesso a valutare alcuni aspetti di preminente interesse rispetto alla divisione dell'appartamento.
Qual e' il titolo abilitativo necessario per iniziare a provvedere alla realizzazione pratica della divisione dell'appartamento.
Al riguardo non si puo' non guardare a quanto stabilito dal d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) anche qui con un'avvertenza: sebbene la legge stabilisca procedure e principi valevoli su tutto il territorio nazionale, la frammentazione delle procedure dovuta all'esistenza di leggi regionali e regolamenti edilizi locali, impone di dover leggere/integrare rispetto ad ogni specifico caso, le indicazioni legislative nazionali con quelle appena indicate.
Al riguardo l'art. 3, primo comma lett. b), del d.p.r. n. 380 del 2001 nel definire gli interventi edilizi specifica che 'nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonchè del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso'.
L'esempio prima indicato e' quanto mai calzante: se alla divisione accede altresa'¬ una modificazione della destinazione d'uso non si potra' pia'¹ parlare di manutenzione straordinaria. La differenza non e' di poco conto, in quanto l'art. 6, secondo comma lett. a), del medesimo decreto presidenziale specifica che - ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonchè delle norme dettate in materia antisismica, antincendio, ecc. gli interventi di manutenzione straordinaria - tra i quali s'e' detto va ricompresa la divisione di un appartamento - sono considerati attivita' edilizia libera soggetta da una mera comunicazione di inizio attivita' .
Anche qui e' utile una specificazione: la valutazione caso per caso non si ferma solamente dinanzi alla esistenza di norme sulla sicurezza o di rango regionale o locale, ma anche davanti alla concreta modalita' di effettuazione della divisione che, comunque, potrebbe fare necessitare un particolare titolo abilitativo.
Come dire: in teoria dividere un appartamento e' semplice, ma cio' non vuol dire che in pratica lo sia sempre.
Divisione dell'appartamento e problematiche condominiali
La divisione dell'appartamento va incontro, poi, a valutazioni concernenti anche le regole dettate in materia di condominio, ovviamente laddove l'unita' immobiliare su cui intervenire si trovi in un simile contesto.
In tal caso bisogna guardare all'art. 1122 c.c. che sia pur senza prevedere alcuna autorizzazione da parte del condominio impone al condomino di comunicare all'amministratore l'esecuzione dei lavori di manutenzione della propria unita' immobiliare e comunque di eseguire interventi avendo cura di non recare pregiudizio alla sicurezza, alla stabilita' ed al decoro dell'edificio. In queste condizioni spetterebbe, poi, al condominio attivarsi per bloccare o comunque provare a far sospendere i lavori, gravando su di esso l'onere di dimostrare la loro dannosita' per l'interesse comune.
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Qualche problema in pia'¹ potrebbe sorgere in presenza di un regolamento condominiale contrattuale che potrebbe limitare - ad esempio sottoponendolo ad autorizzazione - il diritto di frazionare la propria unita' immobiliare.
Ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., poi, la divisione di un appartamento potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali con oneri a carico di chi l'ha causato. Potrebbe, si diceva, in quanto come specifica la norma l'incremento di unita' immobiliari legittima la revisione a maggioranza delle tabelle millesimali allorquando sia 'alterato per pia'¹ di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino'.
Resta comunque il fatto che anche al di sotto di questa soglia si dovra' tenere conto che un'unita' immobiliare e' stata divisa in due o pia'¹ cespiti che avranno un loro valore in millesimi. Come arrivare a questo risultato, posto che la norma parrebbe consentire la revisione a maggioranza al ricorrere della sola variazione in misura superiore ad un quinto?
La giurisprudenza successiva alla entrata in vigore della riforma ha specificato che per l'approvazione di tabelle millesimali e' ancora valida l'approvazione a maggioranza suggellata dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2010 (sent. n. 18477). Vedremo in che modo la giurisprudenza affrontera' la materia delle revisioni 'sotto soglia' nei casi di divisione di unita' immobiliare anche alla luce del fatto che pare quanto meno discutibile che si consenta l'approvazione a maggioranza, la revisione a maggioranza per significativi mutamenti dei valori millesimali, ma non quella per semplici variazioni che comunque hanno un loro peso anche ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi (quanto meno nelle ipotesi di cessione delle unita' immobiliari derivanti dalla divisione).
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